Cassazione Penale, Sentenza n. 6559/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza di secondo grado soltanto quoad poenam, deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente l'attendibilità della persona offesa, la cui denuncia del furto e dell'estorsione era tardiva e le dichiarazioni erano incerte; (ii) assenza di violenza o minaccia rilevante perché il veicolo era stato già restituito al momento della richiesta di denaro; (iii) mancata prova dell'aggravante di aver agito "in più persone riunite", sostenendo che la richiesta non sarebbe stata avanzata contemporaneamente da entrambi gli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e assoluta genericità, rilevando che i motivi hanno semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già contestate e motivatamente respinte in sede di merito senza confrontarsi con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione di merito sulla sussistenza del reato di estorsione (anche nella fattispecie di richiesta di denaro in cambio della restituzione della refurtiva tramite intermediario) e sull'aggravante della pluralità di persone, ritenendo che la richiesta sia stata avanzata alla presenza di entrambi gli imputati e che l'intimidazione abbia avuto carattere duplice (prima e dopo la restituzione). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c ed e
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano prospettato un concreto e specifico vizio di motivazione rispetto alla sentenza impugnata
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati; la Corte lo ha applicato dichiarando inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e genericità
codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. d
art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Riguarda gli obblighi di motivazione e il necessario confronto dell'impugnazione con le specifiche ragioni della decisione impugnata; la Corte ha richiamato tale principio per motivare l'inammissibilità
codice di procedura penale, art. 591
Norme procedurali sul procedimento di appello/cassazione richiamate per il corretto inquadramento delle censure e del confronto motivazionale richiesto
Definisce il reato di estorsione; la Corte ha interpretato che la richiesta di denaro in cambio della restituzione della refurtiva integra l'estorsione, anche se effettuata tramite un intermediario o se la somma viene offerta dal derubato
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente e ragionevolmente con le motivazioni della sentenza impugnata: la mera ripetizione di argomentazioni già valutate in sede di merito e respinte è causa di inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza
- La richiesta di denaro in cambio della restituzione di un bene sottratto integra il reato di estorsione anche quando la domanda proviene da un intermediario incaricato dalla vittima o quando è la stessa vittima a cedere per ottenere il bene; ciò vale salvo che l'intermediario agisca esclusivamente per motivi solidaristici e senza tornaconto
- La restituzione del bene prima o dopo la richiesta non esclude automaticamente la sussistenza della minaccia rilevante: la pressione può essere esercitata sia prima sia dopo la restituzione e l'intervento di terzi che versano denaro per timore conferma la rilevanza intimidatoria
- Per ritenere l'aggravante della pluralità di persone è sufficiente che la richiesta o la minaccia sia stata rivolta o percepita in presenza e con la partecipazione di più soggetti; le dichiarazioni della vittima e dei testi possono legittimare tale valutazione se connesse e coerenti
- La mancata denuncia o la tardività della denuncia non determinano automaticamente l'inaffidabilità della persona offesa: il giudice deve valutare nel complesso le dichiarazioni, il comportamento della vittima e le risultanze probatorie
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