Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme fondate su due fatture commerciali. La società ingiunta aveva proposto opposizione, ma la controparte aveva eccepito la tardività dell’opposizione, sostenendo che il termine decorresse dalla prima notificazione del ricorso e del decreto eseguita via PEC dal difensore della creditrice. Il tribunale e la corte d’appello avevano ritenuto inesistente tale prima notificazione perché alla PEC era stata allegata una procura alle liti priva di sottoscrizione della parte, considerandola quindi inidonea a far decorrere il termine. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, in sostanza, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost., omesso esame di un fatto decisivo e nullità/motivazione apparente, sostenendo che la procura regolarmente sottoscritta era comunque presente nel fascicolo telematico del procedimento monitorio e che, in ogni caso, per la decorrenza del termine ex art. 643 c.p.c. non era necessario notificare anche la procura alle liti insieme al ricorso e al decreto. Ha inoltre contestato che la mancanza o il vizio della procura potessero incidere sulla legittimazione alla notificazione del decreto da parte del difensore già costituito nel monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito. Ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, è sufficiente la notificazione del ricorso e del decreto, anche a mezzo PEC, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; non è necessaria la notificazione della procura alle liti. L’eventuale assenza o invalidità della procura nel fascicolo monitorio deve essere fatta valere dall’ingiunto con tempestiva opposizione al decreto. Poiché nel caso concreto la notifica era idonea a far decorrere il termine, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile per tardività, con definitiva conferma del decreto ingiuntivo. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
comma 1, n. 3 e n. 5; comma 3
richiamato per i motivi di ricorso e per il limite all’impugnazione immediata delle sentenze non definitive in appello, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite riportata dalla Corte.
invocato come parametro della dedotta violazione per omesso esame del materiale probatorio/documentale.
art. 111 Cost.
invocato come parametro di violazione per carenza di motivazione e correttezza della decisione.
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata.
richiamato per affermare che il ricorrente monitorio deve essere assistito da difensore munito di valida procura.
richiamato per osservare che, nel giudizio di opposizione, potrebbe operare la regolarizzazione della procura nei presupposti di legge.
interpretato nel senso che, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione, devono essere notificati ricorso e decreto monitorio, non anche la procura alle liti del difensore del creditore.
richiamato per precisare che, fuori dai casi di opposizione tardiva ammessa dalla norma, resta esperibile soltanto l’opposizione tempestiva.
richiamata come disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari da parte dell’avvocato, anche via PEC; la Corte esclude che essa imponga l’allegazione della procura all’atto notificato.
applicato per la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità della questione processuale.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è sufficiente la notificazione del ricorso monitorio e del decreto; la procura alle liti del difensore del creditore non deve essere notificata all’ingiunto.
- Se il decreto ingiuntivo è stato emesso, la costituzione del difensore del creditore nel procedimento monitorio deve ritenersi implicitamente verificata dal giudice; un eventuale difetto o vizio della procura va fatto valere dall’ingiunto con opposizione tempestiva, non con una autonoma contestazione sganciata dai termini di legge.
- La notificazione del decreto ingiuntivo eseguita dal difensore che ha patrocinato il procedimento monitorio resta idonea a far decorrere il termine per l’opposizione, anche quando avvenga via PEC e la procura non sia allegata all’atto notificato.
- Il vizio relativo alla procura del ricorrente monitorio non determina di per sé l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo; rileva, piuttosto, come motivo da dedurre nel giudizio di opposizione introdotto nei termini.
- Una decisione che fondi l’inefficacia della notificazione su un presupposto non richiesto dall’art. 643 c.p.c. o su una motivazione non intelligibile è censurabile per violazione di legge e/o per motivazione apparente.
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