Cassazione Civile, Ordinanza n. 15032/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una socia di cooperativa edilizia per la restituzione delle somme versate in acconto sulla futura assegnazione di un alloggio, dopo aver esercitato il recesso. La cooperativa ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale di Bari, che ha revocato il decreto ritenendo la controversia devoluta ad arbitri in forza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale (art. 45). La socia ha chiesto il regolamento necessario di competenza deducendo: 1) omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari di nullità, tra cui la nullità della domanda di ammissione a socio per la clausola compromissoria ritenuta vessatoria; 2) nullità del contratto sociale per mancata esibizione della delibera di ammissione e della comunicazione; 3) nullità della normativa statutaria per non essere stato prodotto lo statuto, ma solo una fotocopia informale. Ha sostenuto inoltre che nelle cooperative edilizie vanno distinti il rapporto associativo e il distinto rapporto di scambio relativo alle anticipazioni per l’alloggio, con conseguente insussistenza della competenza arbitrale sulla domanda di restituzione delle somme versate a titolo diverso dalla quota sociale. La cooperativa ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, ritenendole attinenti al merito e quindi non deducibili nel regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, cassando la sentenza del Tribunale di Bari e dichiarando la competenza del giudice ordinario. Ha affermato che la clausola compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa, che vale per le controversie nascenti dal rapporto sociale, non si estende alle controversie relative al distinto rapporto di scambio tra cooperativa edilizia e socio avente ad oggetto le somme anticipate per la realizzazione e futura assegnazione dell’alloggio, quando tali somme siano richieste in restituzione dopo il recesso e con esclusione della quota sociale. Il processo dovrà essere riassunto davanti al Tribunale di Bari nei termini di legge, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il mezzo utilizzato per chiedere il regolamento necessario di competenza in Cassazione
richiamato per il deposito della scrittura difensiva della resistente nel procedimento di regolamento
norma posta a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo definita dal tribunale
art. 45 statuto sociale
clausola compromissoria invocata dalla cooperativa a sostegno della devoluzione ad arbitri
richiamato per distinguere i debiti di conferimento dovuti dal socio fino alla cessazione del rapporto sociale dalle anticipazioni per lo scopo specifico della cooperativa
non richiamato espressamente nel testo come decisivo, ma la vicenda ruota sulla qualificazione delle somme e sulla loro riconducibilità al rapporto sociale
non richiamato come applicato, ma la Corte richiama in via descrittiva il rapporto di scambio nella cooperativa edilizia assimilabile alla causa della compravendita
Massime di principio
- Nelle cooperative edilizie devono tenersi distinti il rapporto associativo, dal quale derivano i conferimenti e le contribuzioni alle spese comuni, e il distinto rapporto di scambio relativo alle anticipazioni e agli esborsi straordinari per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi.
- Le somme versate dal socio non a titolo di conferimento, ma per conseguire il bene o servizio prodotto dalla cooperativa, attribuiscono al socio la posizione di creditore; in caso di recesso o scioglimento del rapporto sociale, esse sono restituibili se lo scopo sociale non sia stato ancora raggiunto e salvo diversa disciplina pattizia.
- La clausola compromissoria contenuta nello statuto o in altro contratto che regola il rapporto sociale non si estende automaticamente alle controversie relative a rapporti contrattuali diversi, ancorché collegati al rapporto associativo principale.
- Nel giudizio sulla competenza, la qualificazione della domanda e la riconducibilità del petitum al rapporto sociale o al distinto rapporto di scambio sono decisive per stabilire se operi o meno la devoluzione ad arbitri.
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