Cassazione Penale, Sentenza n. 26712/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un condannato con precedente sentenza definitiva, perché nei cinque anni successivi era intervenuta un’ulteriore condanna definitiva a pena detentiva, relativa a un fatto commesso prima della sentenza concessiva del beneficio, con conseguente superamento del limite di cui all’art. 163 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva quattro censure: 1) violazione di legge per asserita genericità della richiesta del pubblico ministero, perché priva dell’indicazione delle ragioni della revoca; 2) vizio di motivazione per un presunto errore materiale sulla durata della pena indicata nel provvedimento impugnato, che sarebbe stata superiore a quella risultante da un certificato in atti; 3) violazione degli artt. 167 e 168 c.p., sostenendo che nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza concessiva non sarebbero stati commessi altri reati; 4) violazione dell’art. 168 c.p., per non avere il giudice dell’esecuzione acquisito il fascicolo del giudice della cognizione secondo la giurisprudenza richiamata dalla difesa.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in sede esecutiva, il giudice è vincolato solo al petitum e non anche alla causa petendi, potendo fondare la decisione su ragioni diverse da quelle prospettate nella richiesta del pubblico ministero. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché dal certificato in atti risultava effettivamente la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione e 500 euro di multa, mentre la diversa indicazione difensiva non era documentata. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo poiché la revoca era stata disposta non per la commissione di altri reati nel quinquennio, ma per la sopravvenienza di una nuova condanna definitiva a pena detentiva ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, c.p. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, chiarendo che il precedente invocato riguardava un’ipotesi diversa e che, nelle revoche obbligatorie ex art. 168, comma 1, c.p., il giudice dell’esecuzione deve provvedere a prescindere dalla rilevabilità della causa dagli atti della cognizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato quale limite rilevante ai fini della sospensione condizionale della pena, superato per effetto della somma tra pena sospesa e nuova pena detentiva sopravvenuta.
È evocato dalla difesa, ma la Corte precisa che non è la disposizione decisiva nel caso, poiché la revoca è stata disposta per altra causa prevista dall’art. 168 c.p.
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ribadisce che, nelle ipotesi di revoca obbligatoria/di diritto, il giudice dell’esecuzione deve provvedere anche sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate e indipendentemente dalla rilevabilità della causa dagli atti della cognizione.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
È richiamato nel passaggio sulla diversa ipotesi in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dei limiti di legge, distinta dal caso deciso.
Massime di principio
- In sede di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dal petitum della richiesta, ma non dalla causa petendi: una volta determinato l’oggetto della domanda, può fondare il provvedimento su ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
- La richiesta in executivis svolge funzione di atto di impulso che apre a una cognizione piena del giudice dell’esecuzione, il quale deve risolvere le questioni controvertibili relative al titolo esecutivo e ai suoi effetti.
- La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere pronunciata quando sopravvenga una causa legale di revoca obbligatoria, anche se il motivo concreto della revoca non coincida con quello dedotto nella richiesta del pubblico ministero.
- Ai fini della revoca per sopravvenienza di nuova condanna a pena detentiva, è decisivo il dato della sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non un diverso certificato prodotto dalla difesa se non corroborato dal titolo esecutivo pertinente.
- La mancata acquisizione del fascicolo della cognizione non impedisce la revoca obbligatoria del beneficio, quando la causa di revoca sia prevista dalla legge e sussista sulla base del dato oggettivo della nuova condanna.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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