Cassazione Penale, Sentenza n. 14833/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, deducendo: (i) violazione di norme processuali (artt. 581, 582, 591 c.p.p.) per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l'atto depositato via P.E.C. mentre il deposito telematico obbligatorio (art. 111-bis c.p.p.) era reso oggettivamente impossibile da un malfunzionamento del sistema ministeriale; il difensore aveva comunque inviato l'atto via P.E.C./PDP, segnalato il problema tecnico all'ufficio impugnazioni e, su richiesta, depositato le copie cartacee nei termini. Inoltre la Procura generale si era espressa contrariamente all'inammissibilità. (ii) vizio di motivazione per omissione di valutazione degli elementi fattuali e giuridici rilevanti (impossibilità oggettiva del deposito telematico, regolare uso della P.E.C., adempimento delle prescrizioni dell'ufficio, parere della Procura generale, principi di effettività della difesa ex art. 24 Cost. e art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. La Corte ha richiamato il regime di obbligatorietà del deposito telematico introdotto dall'art. 111-bis c.p.p. (operativo dal 1.1.2025) e la disciplina dei malfunzionamenti informatici dettata dall'art. 175-bis c.p.p., secondo cui in caso di malfunzionamento certificato o accertato è consentito il deposito analogico e sono previste specifiche attestazioni e forme di comunicazione. Tuttavia, pur rilevando che nel caso di specie mancava l'attestazione formale richiesta dall'art. 175-bis, comma 4, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le peculiari circostanze temporali e organizzative (fase immediatamente successiva all'entrata a regime del portale, provvedimenti di sospensione dell'uso degli applicativi da parte dei Presidenti dei Tribunali del distretto di Torino e nota della Procura Generale riconoscente le difficoltà) giustificassero l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità e il rinvio, perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato tali elementi eccezionali.
Norme richiamate
Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
La norma rende obbligatorio, dal 1.1.2025, il deposito telematico degli atti processuali, salvo le eccezioni previste (commi 3 e 4 e richiamo all'art. 175-bis). Il deposito deve garantire certezza temporale della trasmissione e l'identità del mittente/destinatario; le deroghe sono strettamente interpretate.
Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.
Disciplina i malfunzionamenti informatici prevedendo una procedura di certificazione (per anomalie generalizzate) o di accertamento/attestazione dal dirigente dell'ufficio (per malfunzionamenti locali). In tali periodi il deposito analogico è ammesso e sono previste forme di restituzione in termini se termini decadenziali scadono durante il malfunzionamento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (legge di delega e modifiche)
Ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 111-bis e altre disposizioni per il processo telematico; disciplina la transizione al sistema telematico obbligatorio.
d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Fornisce le definizioni tecniche rilevanti (documento informatico vs documento analogico) e il quadro normativo per la sottoscrizione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici.
Prevede il meccanismo della restituzione in termini (rimessione in termini) in caso di impedimenti derivanti da caso fortuito o forza maggiore; richiamato in relazione agli effetti sulla tempestività degli atti durante malfunzionamenti.
art. 110, comma 4 c.p.p. e art. 111-ter c.p.p.
Norme collaterali richiamate a titolo di coordinamento con la disciplina telematica e le eccezioni previste; segnalano limiti e modalità del ritorno all'analogico in casi specifici.
Norme processuali generali relative alle modalità e termini di impugnazione e alla forma dell'atto d'appello; erano oggetto delle censure del ricorrente ma la Corte di cassazione ha incentrato l'esame sulla disciplina telematica (111-bis) e sui malfunzionamenti (175-bis).
art. 24 Cost. e art. 6 CEDU
Principi invocati dalla difesa (effettività del diritto di difesa e diritto a un giusto processo); la Corte li tiene presenti nel bilanciamento tra rispetto delle formalità telematiche e tutela dei diritti fondamentali, pur sottolineando la necessità di regole certe.
Massime di principio
- Dal 1.1.2025 il deposito telematico degli atti processuali è, in linea di principio, obbligatorio: le eccezioni sono strettamente disciplinate dalla legge.
- I malfunzionamenti informatici sono regolati dall'art. 175-bis: se certificati o accertati nei modi previsti, consentono il deposito analogico e prevedono misure di comunicazione e possibilità di restituzione in termini per termini decadenziali.
- La formale attestazione del malfunzionamento (da parte del direttore generale dei servizi informativi o del dirigente dell'ufficio) è normalmente richiesta; tuttavia, in circostanze eccezionali e transitorie (es. diffusi provvedimenti di sospensione dell'uso degli applicativi e note ufficiali della Procura) il giudice di legittimità può ritenere ammissibili giustificazioni anche in mancanza di formale certificazione.
- Difesa e avvocati devono documentare tempestivamente i problemi tecnici (segnalazioni all'ufficio, ricevute P.E.C., copie cartacee depositate su richiesta) e chiedere, ove opportuno, l'attestazione dell'ufficio giudiziario per preservare i diritti processuali.
- La Corte controlla che l'applicazione delle regole telematiche non realizzi un'automatica e ingiustificata preclusione dei rimedi difensivi; tuttavia tende a preservare la certezza e la regolarità del sistema telematico evitando approcci casistici.
- In caso di rifiuto di ammissione per motivi telematici, la via corretta per il difensore è ottenere, se possibile, l'attestazione dell'ufficio giudiziario, conservare tutte le prove del tentativo di deposito e richiedere la rimessione in termini o, ove ricorrano particolari condizioni, proporre ricorso per cassazione.
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