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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03742/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione forzata immobiliare avente ad oggetto beni inseriti in un fondo patrimoniale. In un precedente giudizio di opposizione all’esecuzione era stato accertato che il pignoramento originario, promosso da altro creditore sulla base di titoli diversi, non poteva colpire quei beni. Nel presente giudizio la società ricorrente, cessionaria di un diverso credito derivante da mutuo ipotecario del 2008 e intervenuta nella procedura esecutiva, sosteneva di poter procedere esecutivamente sui medesimi immobili in virtù dell’ipoteca volontariamente concessa dai coniugi. I debitori proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. e ottenevano accoglimento in primo e in secondo grado. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del contraddittorio, perché la Corte d’appello aveva rilevato d’ufficio e deciso sulla improcedibilità dell’intervento, questione non dedotta dalle parti e attinente semmai a un diverso rimedio; 2) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c., per motivazione apparente e per mancata prova della conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia; 3) violazione degli artt. 169, 170 e 2808 c.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la Corte d’appello escluso che l’ipoteca validamente costituita sui beni del fondo consentisse l’espropriazione, ritenendo invece necessario verificare l’estraneità del debito ai bisogni familiari. La Corte di cassazione ha escluso che il giudicato esterno invocato dai resistenti chiudesse la controversia, ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo illegittima la decisione d’appello sia nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile l’intervento per una questione estranea al giudizio, sia nella parte in cui aveva subordinato l’espropriabilità dei beni del fondo patrimoniale alla verifica dell’art. 170 c.c. nonostante la valida concessione di ipoteca ai sensi dell’art. 169 c.c.; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo e ogni altra censura. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Trento e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che, in caso di valida costituzione di ipoteca su beni compresi nel fondo patrimoniale, tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per il credito garantito, senza le limitazioni di cui all’art. 170 c.c. Ha inoltre ritenuto che la questione della sopravvenuta inefficacia/improcedibilità dell’intervento non potesse essere decisa nel giudizio di opposizione all’esecuzione, perché estranea al suo oggetto e, al più, deducibile con specifica opposizione agli atti esecutivi o rilevabile dal giudice dell’esecuzione. Il giudizio è quindi stato definito con cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all’esecuzione

    L’opposizione all’esecuzione serve ad accertare il diritto di procedere ad esecuzione forzata; se l’interesse permane, la sopravvenuta caducazione del processo esecutivo non fa cessare la materia del contendere.

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    La questione della regolarità o inefficacia dell’intervento, in quanto attinente agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di opposizione all’esecuzione.

  • art. 169 c.c.

    Consente ai coniugi di alienare o ipotecare validamente beni del fondo patrimoniale; la valida costituzione dell’ipoteca comporta il superamento del vincolo di destinazione per il credito garantito.

  • art. 170 c.c.

    Le limitazioni alla espropriabilità dei beni del fondo patrimoniale non operano quando il bene è stato validamente ipotecato ai sensi dell’art. 169 c.c.

  • art. 2808 c.c.

    L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene vincolato per la soddisfazione del credito garantito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il motivo di ricorso che censurava la motivazione apparente, ma il relativo profilo è stato assorbito.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo a sostegno della censura di violazione del contraddittorio per rilievo officioso di una questione non discussa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo a sostegno della censura di ultrapetizione per avere il giudice deciso su una questione non devoluta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a corredo della censura sulla compressione del diritto di difesa del creditore ipotecario.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il procedimento camerale e il deposito di memorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non inciso come ratio decisoria autonoma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. l’oggetto è il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata in base allo specifico titolo azionato; questioni diverse, attinenti alla regolarità di singoli atti esecutivi o agli effetti di un intervento, non possono essere decise se non sono state ritualmente dedotte e devolute.
  • La cessazione o inefficacia del processo esecutivo non comporta automaticamente cessazione della materia del contendere nell’opposizione all’esecuzione, quando permane l’interesse ad accertare se il creditore abbia o meno diritto di iniziare o proseguire una nuova esecuzione sui medesimi beni.
  • La valida costituzione di ipoteca su un bene compreso nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., rende il bene espropriabile dal creditore ipotecario per il credito garantito, senza applicazione delle limitazioni previste per i debiti estranei ai bisogni della famiglia dall’art. 170 c.c.
  • Quando il bene del fondo patrimoniale è validamente gravato da ipoteca, il vincolo di destinazione del fondo cede rispetto alla garanzia reale, con conseguente recupero della normale soggezione del bene alla responsabilità patrimoniale per quel specifico credito.
  • Il giudice non può dichiarare inefficace o improcedibile un intervento esecutivo sulla base di una questione non dedotta dalle parti nel giudizio di opposizione, se tale questione attiene agli atti esecutivi e avrebbe dovuto essere fatta valere con apposita opposizione ex art. 617 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutivePegno e ipotecaProprietà
RamiEsecuzioniDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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