Cassazione Penale, Sentenza n. 37669/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che confermava la condanna del Tribunale di Ancona per il reato previsto dall'art. 385 c.p., sostenendo una violazione di legge per un vizio nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza: l'avviso notificato al difensore riportava erroneamente la data del 29/05/2020 mentre l'udienza era fissata per il 17/11/2022. Il ricorrente deduceva dunque che tale errore avesse illegittimamente inciso sul diritto di difesa e sulla regolarità del trattamento dell'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando l'erronea indicazione della data nell'avviso notificato, la Corte ha ritenuto che l'avvocato di fiducia fosse comunque presente all'udienza del 17/11/2022, per cui non si è verificato un pregiudizio concreto. Inoltre, anche qualora si volesse qualificare l'errore come causa di invalidità a regime intermedio, tale vizio doveva essere dedotto dalla parte in udienza ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., cosa non avvenuta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Si registra inoltre che il procedimento si è svolto in camera di consiglio secondo le disposizioni emergenziali richiamate.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per il quale l'imputato è stato condannato; usata per indicare la fattispecie sottostante al processo penale.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Autorizza lo svolgimento di udienze in camera di consiglio con modalità speciali (misure emergenziali COVID); la Corte ne ha fatto uso per trattare il procedimento.
Disposizioni che prorogano o disciplinano gli effetti delle procedure emergenziali; richiamate per legittimare la modalità di trattazione in camera di consiglio.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che le nullità o le invalidità di carattere relativo (regime intermedio) devono essere dedotte in udienza dalla parte interessata; la Corte ha ritenuto che l'eventuale invalidità derivante dall'errata indicazione della data avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente, cosa non avvenuta.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera irregolarità formale nella notifica (es. indicazione errata della data) non comporta automaticamente l'annullamento se non viene dimostrato un pregiudizio concreto alla difesa (ad esempio l'assenza dell'avvocato).
- Se un vizio è qualificabile come invalidità relativa o a regime intermedio, la parte deve sollevare l'eccezione in udienza conformemente all'art. 182 c.p.p.; l'omessa deduzione comporta la perdita della tutela rimediale.
- Le nullità assolute sono trattate diversamente e possono essere rilevate d'ufficio o in qualsiasi stato e grado del processo; è essenziale distinguere tra nullità assolute e invalidità relative per determinare rimedi e tempi di deduzione.
- Conservare e produrre documentazione sulle notifiche (ricevute, avvisi, date) è fondamentale: se l'errore nella notifica ha effettivamente causato la mancata assistenza dell'imputato o del difensore, tale prova è decisiva per ottenere l'annullamento.
- In caso di procedure trattate con misure emergenziali (es. camera di consiglio per disposizioni COVID), è opportuno verificare la corretta comunicazione delle modalità e delle date e, se necessario, dedurre immediatamente eventuali irregolarità procedurali per non pregiudicare i rimedi.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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