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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34188/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso avanti alla Corte d'appello domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 sostenendo che un giudizio civile di risarcimento danni da circolazione stradale, iniziato nel marzo 2016 e definito nel giugno 2022, fosse durato oltre il termine ragionevole di tre anni per il primo grado. In sede di opposizione al decreto monocratico di rigetto, lamentava che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto tardiva l'istanza, depositata il 26 gennaio 2017, di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione ex art. 183-bis c.p.c., considerandola non idonea a integrare il rimedio preventivo previsto dall'art. 1-ter l. n. 89/2001. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sulla durata ragionevole del processo e sui rimedi preventivi, sostenendo che il secondo limite temporale dell'art. 1-ter dovesse consentire la richiesta anche oltre l'udienza di trattazione, purché almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole; invocava inoltre un'interpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata della disciplina. Sottolineava che nel giudizio presupposto erano state espletate prove testimoniali e consulenza tecnica medico-legale, e che la lite era poi stata transatta con pagamento da parte dell'assicurazione del veicolo danneggiante, sicché il processo aveva avuto un concreto sviluppo istruttorio che rendeva irragionevole negare l'equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, il rimedio preventivo del passaggio al rito sommario di cognizione, ai fini dell'art. 1-ter l. n. 89/2001, deve essere richiesto entro l'udienza di trattazione; il limite temporale residuale dei sei mesi opera solo quando l'udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata. Poiché l'istanza era stata depositata dopo l'udienza di trattazione, il ricorrente era decaduto dal rimedio preventivo e non poteva invocare la tardiva attivazione del meccanismo acceleratorio. Per tale ragione la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità resa in opposizione e ha rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89

    norma base dell'azione di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo

  • art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001 n. 89

    indica il termine ragionevole di durata del processo civile di primo grado, assunto come parametro per verificare l'eventuale eccedenza

  • art. 1-bis, commi 1 e 2, l. 24 marzo 2001 n. 89

    introduce il diritto della parte a esperire rimedi preventivi alla violazione della CEDU per mancato rispetto del termine ragionevole

  • art. 1-ter, comma 1, l. 24 marzo 2001 n. 89

    il rimedio preventivo del passaggio al rito sommario deve essere richiesto entro l'udienza di trattazione; il termine residuale dei sei mesi non consente di superare la preclusione già maturata

  • art. 183-bis c.p.c.

    consente al giudice di disporre il passaggio al rito sommario in udienza di trattazione, ma non legittima una richiesta successiva alla stessa

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che l'udienza di trattazione comprende attività preclusive e decisorie incompatibili con un'istanza tardiva di mutamento di rito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    parametro convenzionale del diritto a un processo entro termine ragionevole

  • art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    parametro eurounitario del diritto a un processo equo in tempi ragionevoli

  • art. 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di tutela effettiva e giusto processo

  • art. 6, comma 3, Trattato sull'Unione Europea

    richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dell'interpretazione eurounitariamente orientata

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di distrazione delle spese

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato quale criterio ermeneutico

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato quale criterio ermeneutico

Massime di principio

  • Nel sistema dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il rimedio preventivo consistente nella richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione deve essere attivato entro l'udienza di trattazione; il riferimento ai sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole opera solo in via residuale e non consente di recuperare un'istanza già tardiva rispetto alla preclusione processuale.
  • L'interpretazione dell'art. 1-ter l. n. 89/2001 deve essere coordinata con la disciplina del processo civile: non è ammissibile una lettura che consenta di superare decadenze e preclusioni già maturate all'esito dell'udienza di trattazione.
  • I rimedi preventivi introdotti dalla legge Pinto sono compatibili con la Costituzione e con la CEDU perché richiedono un comportamento collaborativo della parte volto ad accelerare il processo, senza precludere in sé il successivo ricorso all'indennizzo ove la durata irragionevole si sia comunque verificata.
  • L'istanza di mutamento di rito ex art. 183-bis c.p.c., quale rimedio acceleratorio, non può essere proposta quando il processo abbia già oltrepassato l'udienza di trattazione, poiché ciò inciderebbe sulle preclusioni maturate e sulla posizione della controparte.
  • In tema di equa riparazione, la circostanza che il giudizio presupposto abbia avuto svolgimento istruttorio o si sia concluso con transazione non rileva se il richiedente è decaduto dal rimedio preventivo richiesto dalla legge per evitare la violazione della ragionevole durata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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