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Sentenza

Sentenza del 12/07/2016 n. 2701 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

testo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento di cui aveva ottenuto copia presso gli uffici dell'agente della riscossione, sostenendo di non aver ricevuto una rituale notifica delle cartelle. Ha dedotto la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, la prescrizione dei crediti e l'inesistenza della pretesa tributaria. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo l'estratto di ruolo un atto interno non compreso tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. In appello il contribuente ha contestato tale impostazione, richiamando il diritto di impugnare la cartella non validamente notificata dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella non validamente notificata, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015. Poiché l'agente della riscossione non aveva contestato adeguatamente la mancata notifica né fornito la prova delle notifiche, le cartelle sono state dichiarate inesistenti, con conseguente accoglimento delle domande del contribuente. L'agente della riscossione è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

    La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: l'elenco degli atti impugnabili e la regola sull'impugnazione dell'atto precedente non notificato insieme a quello successivo non impediscono al contribuente di impugnare direttamente la cartella non notificata quando ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo.

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'obbligo di notificazione della cartella di pagamento. La mancata o invalida notifica impedisce il perfezionamento dell'atto e può determinarne l'inesistenza, secondo la motivazione della sentenza.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19704 del 2 ottobre 2015

    Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 citato impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica.

    Il contribuente non deve necessariamente attendere un successivo atto della riscossione per contestare una cartella mai validamente notificata, potendo agire quando ne abbia avuto conoscenza legale attraverso l'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, pur essendo un documento interno dell'agente della riscossione, può consentire l'impugnazione della cartella sottostante quando questa non sia stata validamente notificata.
  • La conoscenza della pretesa tramite estratto di ruolo può costituire il momento dal quale il contribuente può esercitare immediatamente il diritto di difesa, senza dover attendere un'intimazione di pagamento o un atto esecutivo successivo.
  • Quando il contribuente contesta la notifica della cartella e l'agente della riscossione non produce la prova della notificazione, il giudice può accogliere la censura e dichiarare l'atto inesistente o comunque invalido, secondo la qualificazione applicabile al caso concreto.
  • La mancata notifica di un atto tributario sostanziale può impedire il perfezionamento della pretesa e rendere illegittimi gli atti successivi fondati su di esso.
  • L'impugnazione deve comunque essere proposta nel rispetto dei termini processuali decorrenti dalla conoscenza effettiva dell'atto e deve indicare specificamente le cartelle e i vizi contestati.

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