Sentenza del 12/07/2016 n. 1538 - Comm. Trib. Prov. Genova
IVA - notizia di reato - raddoppio dei termini - art. 57, c. 2, D.P.R. n. 633/72
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento IVA, previsto dall'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 in presenza di una notizia di reato. Il contribuente ha contestato l'utilizzabilità del raddoppio perché la notizia di reato era stata trasmessa soltanto il 29 settembre 2014, quindi oltre i termini decadenziali ordinari relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008.
La decisione
La notizia di reato è stata ritenuta tardiva e, pertanto, irrilevante ai fini del raddoppio dei termini. Per l'annualità 2006 il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2011; per il 2007 il 31 dicembre 2012; per il 2008 il 31 dicembre 2013. Poiché la comunicazione è intervenuta il 29 settembre 2014, l'Amministrazione non poteva beneficiare del termine raddoppiato ed era decaduta dal potere di accertamento. Gli accertamenti sono quindi risultati illegittimi sotto tale profilo.
Norme richiamate
Art. 57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA presuppone che la notizia di reato sia comunicata entro il termine ordinario di decadenza. Una comunicazione successiva non consente di riaprire o prorogare il termine ormai scaduto.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola esistenza di una possibile violazione penale: è necessario che la notizia di reato sia trasmessa entro il termine ordinario di accertamento.
- La tempestività della notizia di reato deve essere verificata separatamente per ciascuna annualità d'imposta, confrontando la data della comunicazione con la relativa scadenza decadenziale.
- Una comunicazione tardiva è irrilevante ai fini del raddoppio e non consente all'Amministrazione di recuperare annualità per le quali il termine ordinario era già scaduto.
- In casi analoghi, occorre verificare sia la data di scadenza del termine ordinario sia la data effettiva di comunicazione della notizia di reato, oltre alla concreta riferibilità del reato alle imposte e alle annualità accertate.
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