Sentenza del 12/07/2016 n. 1298 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Esenzioni per entrambi i coniugi solo se le abitazioni sono ubicate in comuni diversi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale quando i coniugi hanno residenze anagrafiche e dimore abituali distinte. Secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/2012, l'esenzione può essere riconosciuta separatamente a ciascun coniuge soltanto se le abitazioni sono situate in Comuni diversi. Se, invece, gli immobili si trovano nello stesso Comune, l'esenzione non può essere raddoppiata, poiché l'abitazione principale deve essere considerata unica per il nucleo familiare.
La decisione
Il principio affermato è che la doppia esenzione non è ammessa per due abitazioni ubicate nello stesso Comune, anche se i coniugi dichiarano residenze separate. L'esenzione può invece spettare per entrambe le abitazioni quando sono situate in Comuni diversi, purché ricorrano gli ulteriori requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza né il dispositivo concreto, quindi non è possibile determinare con certezza l'esito processuale specifico.
Norme richiamate
Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/2012
I coniugi sono legittimati a sdoppiare la residenza e l'esenzione solo se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi.
La circolare interpreta la disciplina dell'abitazione principale nel senso che due coniugi possono beneficiare dell'esenzione per abitazioni distinte situate in Comuni diversi, mentre nello stesso Comune l'esenzione deve riferirsi a una sola abitazione.
Disciplina ICI/IMU dell'abitazione principale
L'esenzione o agevolazione per l'abitazione principale richiede, in linea generale, la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale. Per i coniugi, la possibilità di riconoscere due abitazioni principali è limitata e non consente, secondo l'interpretazione indicata, il raddoppio dell'esenzione per immobili situati nello stesso Comune.
Massime di principio
- La separazione delle residenze dei coniugi non comporta automaticamente il diritto a due esenzioni per l'abitazione principale.
- Quando le abitazioni sono nello stesso Comune, l'agevolazione tende a essere riconosciuta per una sola unità immobiliare, anche in presenza di residenze formalmente separate.
- Quando le abitazioni sono situate in Comuni diversi, ciascun coniuge può ottenere l'esenzione relativa alla propria abitazione, purché dimostri sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell'immobile.
- La valutazione deve distinguere tra ubicazione degli immobili, residenza anagrafica e dimora abituale: la sola dichiarazione anagrafica non è sufficiente se mancano gli altri requisiti sostanziali.
- Per applicare correttamente il principio a un caso concreto è necessario verificare la normativa vigente nell'anno d'imposta interessato e l'eventuale giurisprudenza successiva, poiché la disciplina IMU può essere stata modificata.
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