Sentenza del 12/07/2016 n. 172 - Comm. Trib. I grado di Trento
IMPOSTA FABBRICAZIONE - ACCISE ENERGIA ELETTRICA - CONSUMO DA PARTE DEI SOCI DELLA COOPERATIVA PRODUTTRICE - CONDIZIONI PER APPLICAZIONE ESENZIONE DA AUTOCONSUMO - SUSSISTENTI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione dalle accise prevista per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata. In particolare, si discuteva se il requisito dell'autoconsumo potesse ritenersi soddisfatto anche quando l'energia prodotta dalla cooperativa fosse consumata dai suoi soci, anziché direttamente dalla cooperativa stessa.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'esenzione è applicabile anche nel caso in cui l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sia consumata dai soci della cooperativa produttrice. Sono quindi state ritenute sussistenti le condizioni per qualificare tale consumo come autoconsumo ai fini dell'art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504 del 1995. Non sono indicati nel testo fornito gli estremi processuali, il dispositivo completo o l'eventuale regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504 del 1995
Esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata
La norma è stata interpretata nel senso che l'autoconsumo non richiede necessariamente che l'energia sia utilizzata direttamente dal produttore in senso strettamente soggettivo; nel caso di una cooperativa, può comprendere anche il consumo effettuato dai soci, purché ricorrano le condizioni sostanziali previste dalla disciplina.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dalle accise, il concetto di autoconsumo può essere valutato in senso sostanziale e non esclusivamente formale: il consumo da parte dei soci può essere assimilato al consumo della cooperativa produttrice.
- Quando l'energia è prodotta da fonti rinnovabili da una cooperativa e destinata ai propri soci, la struttura cooperativa del rapporto può consentire di riconoscere l'autoconsumo, anche se produttore e utilizzatore materiale non coincidono perfettamente.
- L'esenzione deve comunque essere verificata sulla base delle concrete modalità di produzione, distribuzione e consumo dell'energia, nonché della documentazione che dimostri il collegamento tra cooperativa produttrice e soci consumatori.
- La pronuncia non implica che qualunque cessione di energia a soggetti terzi sia automaticamente autoconsumo: il beneficio richiede la permanenza dei requisiti previsti dalla norma e un rapporto qualificato tra produttore e consumatori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 lug 2016Sentenza del 12/07/2016 n. 1296 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2016Sentenza del 12/07/2016 n. 1298 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2016Sentenza del 12/07/2016 n. 1538 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 12 lug 2016Sentenza del 12/07/2016 n. 2701 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 12 lug 2016Sentenza del 12/07/2016 n. 4078 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 lug 2016Sentenza del 12/07/2016 n. 4476 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →