Sentenza del 12/07/2016 n. 4476 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Autotutela amministrativa - Annullamento d'ufficio dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Consegue - Spese di giudizio - Principio della soccombenza virtuale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento. Nel corso del processo l'Amministrazione ha esercitato l'autotutela, annullando d'ufficio l'atto impugnato. Tale annullamento ha fatto venire meno l'oggetto della controversia, determinando la cessazione della materia del contendere. Restava tuttavia da decidere la questione delle spese di giudizio.
La decisione
Il giudizio si è concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'annullamento d'ufficio della cartella. Il giudice deve comunque regolare le spese applicando il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe con ogni probabilità vinto se il processo fosse proseguito. Poiché l'annullamento dell'atto indica, in linea generale, la probabile fondatezza della pretesa del contribuente, l'Amministrazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1
Disciplina la condanna alle spese del giudizio tributario secondo il principio della soccombenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Prevede che la cessazione della materia del contendere non impedisca al giudice di pronunciarsi sulle spese, da determinare secondo la soccombenza virtuale.
Codice di procedura civile, art. 92, comma 2
Consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti dalla legge e secondo i presupposti stabiliti dalla norma; la regola generale resta la condanna della parte virtualmente soccombente.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato durante il processo, il giudizio può cessare per venir meno dell'oggetto, ma il giudice deve comunque decidere sulle spese.
- La parte che ha annullato l'atto non è automaticamente esonerata dalle spese: occorre valutare quale sarebbe stato l'esito probabile della controversia senza l'annullamento.
- L'annullamento d'ufficio dell'atto costituisce normalmente un indice della probabile fondatezza del ricorso e può comportare la condanna dell'Amministrazione alle spese.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria processuale formale, ma può produrre un risultato favorevole al contribuente sul piano delle spese tramite la soccombenza virtuale.
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