Sentenza del 12/07/2016 n. 1296 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Azioni cautelari e conservative - Iscrizione di ipoteca su beni che fanno parte del fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ. - Illegittimità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittima l'iscrizione di ipoteca su beni compresi in un fondo patrimoniale, invocando l'art. 170 c.c. La contestazione si fondava sull'assunto che il debito garantito dall'ipoteca fosse stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che, pertanto, i beni del fondo non potessero essere aggrediti.
La decisione
La tutela prevista dall'art. 170 c.c. non opera automaticamente per il solo fatto che i beni siano inclusi in un fondo patrimoniale. Spetta al debitore che contesta l'ipoteca provare sia che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia, sia che il creditore era consapevole di tale estraneità. In mancanza di tale prova, l'iscrizione ipotecaria non può essere dichiarata illegittima. La decisione risulta quindi favorevole al creditore/agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma limita l'aggressione esecutiva dei beni del fondo patrimoniale, ma la sua applicazione richiede la prova, a carico del debitore, dell'estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni che ne fanno parte.
- Chi contesta un'iscrizione ipotecaria su beni del fondo deve fornire una prova concreta e specifica della finalità estranea del debito rispetto ai bisogni della famiglia.
- È inoltre necessario dimostrare che il creditore conosceva tale estraneità al momento della nascita del debito o comunque dell'assunzione dell'obbligazione.
- La natura pubblica o tributaria del credito non esclude di per sé l'applicazione dell'art. 170 c.c.; tuttavia, la contestazione deve essere fondata su elementi probatori riferiti allo specifico debito.
- In assenza di prova completa su entrambi i requisiti, l'iscrizione ipotecaria tende a essere considerata legittima.
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