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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04128/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata, ritenendo immune da vizi la motivazione della Corte d'appello sia sulla responsabilità per rapina aggravata sia sul diniego delle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina aggravata. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato contestato e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p. Con l'ultimo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che le prime doglianze erano in realtà una mera riproposizione di censure già dedotte in appello e disattese, non specifiche e solo apparenti; ha inoltre osservato che il ricorrente sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il relativo giudizio è di fatto ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica o contraddittoria, anche quando il giudice di merito si soffermi solo sugli elementi ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, apparenti o consistono nella pedissequa reiterazione di doglianze già formulate e disattese nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato come fattispecie alternativa invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o contraddittoria.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in cassazione censure già prospettate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio di fatto a quello del giudice di merito quando quest'ultimo abbia fornito una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da valutazione discrezionale di merito e non richiede la confutazione puntuale di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi.
  • La mancata riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie non può essere censurata in cassazione se la doglianza si risolve in una diversa lettura delle prove e non in un effettivo errore di diritto o in un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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