Cassazione Penale, Sentenza n. 27991/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario proposto avverso l'ordinanza n. 31287 del 03/06/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza dell'11/01/2021 della Corte d'assise d'appello di Salerno. Il ricorrente denunciava, tra l'altro, violazioni costituzionali e criticava la legittimità dell'ergastolo sostenendo che la Corte di Cassazione avrebbe liquidato sommariamente le eccezioni di incostituzionalità senza affrontarne i rilievi.
La decisione
Il ricorso e' dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva (il difensore non risultava munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p.) e perche' il caso non rientra nelle ipotesi consentite per il ricorso straordinario. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente esaminato le censure e che l'ergastolo, alla luce dell'art. 176 c.p., non costituisca una pena di durata illimitata; le deduzioni non espressamente riportate sono da considerarsi tacitamente valutate e disattese. Conseguentemente il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del ricorso straordinario; la Corte ha ritenuto che il caso non rientrasse nelle fattispecie ammissibili previste dalla disciplina del ricorso straordinario.
Richiesto il possesso di procura speciale per proporre il ricorso; l'assenza della procura speciale ha determinato il difetto di legittimazione soggettiva e l'inammissibilita' del ricorso.
Interpretato dalla Corte come elemento che esclude che l'ergastolo sia una pena di durata illimitata nell'ordinamento italiano; tale interpretazione ha contribuito a ritenere infondate le censure di incostituzionalita'.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma segnalata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata come riferimento procedurale nella trattazione.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilita'.
Massime di principio
- Per i ricorsi straordinari e' indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p.; la sua assenza comporta inammissibilita' per difetto di legittimazione.
- Il ricorso straordinario non puo' essere utilizzato per riformulare o far valere in via straordinaria questioni gia' ritenute esaminate e disattese dalla Corte di legittimita'; se il giudice di legittimita' ha trattato il motivo, le deduzioni non espressamente riportate si considerano tacitamente valutate.
- Le censure di incostituzionalita' riguardanti l'ergastolo devono essere articolate nel corretto rimedio e non trovano automaticamente accoglimento nel ricorso straordinario quando la Corte di legittimita' ha gia' motivatamente respinto le obiezioni richiamando l'art. 176 c.p.
- Il rigetto per inammissibilita' puo' comportare conseguenze economiche (spese processuali e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi occorre valutare attentamente la fondatezza procedurale e sostanziale prima di proporre rimedi straordinari.
- Se il motivo di impugnazione e' stato oggetto di trattazione dalla Corte superiore, i rilievi aggiuntivi che non sono stati espressamente menzionati possono essere comunque considerati tacitamente esaminati e disattesi; pertanto e' importante che i ricorsi siano formulati con chiarezza e completezza nella sede appropriata.
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