Cassazione Penale, Ordinanza n. 24639/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. I motivi dedotti erano due: con il primo si lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; con il secondo si censurava il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva dato conto del rapporto tra precedenti reati e fatto oggetto di giudizio, anche ai fini della maggiore pericolosità dell'imputato. Il secondo motivo è stato considerato non deducibile in sede di legittimità, poiché il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo se arbitraria o illogica e se priva di sufficiente motivazione; nel caso concreto la motivazione di merito era congrua.
Norme richiamate
richiamato implicitamente per la recidiva, ritenuta correttamente applicata in ragione del rapporto tra precedenti reati e fatto contestato e della maggiore pericolosità desumibile
richiamato implicitamente ai fini della valutazione della maggiore pericolosità e dell'adeguatezza della pena
richiamato implicitamente nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito
non citato espressamente nel testo, ma la motivazione fa riferimento alla sufficienza e congruità del percorso argomentativo sulla determinazione della pena
richiamato implicitamente per il limite del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e sulle valutazioni discrezionali di merito
reato oggetto di condanna confermata in appello, indicato come furto in abitazione
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia dato conto del collegamento tra precedenti penali e reato oggetto di giudizio, valorizzando la maggiore pericolosità dell'imputato.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di arbitrarietà, illogicità manifesta o totale carenza di motivazione.
- Una motivazione che, per giustificare l'equivalenza tra circostanze, richiami gli elementi ritenuti decisivi ai fini dell'adeguatezza della pena è sufficiente a resistere al controllo di legittimità.
- In presenza di motivazione congrua sul punto, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze può essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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