Sentenza del 07/07/2015 n. 138 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Commercializzazione di prodotti petroliferi tracciabili attraverso registri UTIF - Fatture annotate a matita - Obbligo dell'Ufficio di effettuare indagini e disporre di informazioni certe - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la commercializzazione di prodotti petroliferi, in particolare gasolio, e la valenza probatoria di fatture annotate a matita. Il ricorrente sosteneva che la movimentazione dei prodotti fosse comunque tracciabile mediante i registri di carico e scarico UTIF e che l'Ufficio non potesse fondare l'accertamento su mere irregolarità formali o su annotazioni non definitive, senza verificare concretamente i quantitativi acquistati e ceduti. Secondo tale impostazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini, anche bancarie, e acquisire elementi certi per dimostrare che il gasolio venduto eccedeva quello effettivamente acquistato.
La decisione
La contestazione è stata accolta, ritenendo insufficiente l'accertamento dell'Ufficio. La commercializzazione dei prodotti petroliferi risultava sottoposta a un sistema di tracciabilità tramite registri UTIF; di conseguenza, l'Amministrazione non poteva limitarsi a valorizzare fatture annotate a matita o altri elementi meramente indiziari, ma doveva verificare con dati oggettivi l'effettiva discordanza tra quantità acquistate e quantità cedute. In assenza di indagini bancarie o di informazioni certe idonee a provare tale eccedenza, la pretesa fiscale non risultava adeguatamente dimostrata.
Norme richiamate
Disciplina dei registri UTIF di carico e scarico dei prodotti petroliferi
Il sistema di registrazione e controllo UTIF rende tracciabili i quantitativi di prodotti petroliferi movimentati. Pertanto, eventuali ricostruzioni dell'Ufficio devono confrontarsi con tali registrazioni e dimostrare, sulla base di dati verificabili, l'esistenza di quantitativi venduti superiori a quelli acquistati.
Principio generale dell'onere della prova nel procedimento tributario
L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi sufficienti e attendibili a sostegno della maggiore pretesa impositiva. Mere irregolarità formali, come annotazioni a matita sulle fatture, non sono di per sé sufficienti quando esistono strumenti contabili e amministrativi idonei a verificare concretamente i flussi delle merci.
Massime di principio
- Quando un settore è sottoposto a sistemi ufficiali di tracciabilità, l'accertamento deve tenere conto prioritariamente dei registri e dei dati di movimentazione previsti dalla normativa.
- Un'irregolarità formale o materiale di un documento non dimostra automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi o di vendite non dichiarate: occorrono elementi ulteriori, coerenti e verificabili.
- L'Ufficio deve dimostrare concretamente la differenza tra quantità acquistate, detenute e vendute, utilizzando, ove necessario, indagini bancarie, documentazione commerciale e altri dati oggettivi.
- In caso di contrasto tra una presunzione dell'Amministrazione e registrazioni ufficiali di settore, la presunzione deve essere supportata da prove specifiche che spieghino perché i registri non siano attendibili o risultino incompleti.
- Il contribuente può contestare efficacemente l'accertamento evidenziando l'assenza di una ricostruzione analitica dei quantitativi e la mancata acquisizione, da parte dell'Ufficio, di informazioni certe sui flussi finanziari e commerciali.
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