Sentenza n. 10859/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La domanda di accesso era già stata definita con precedente ordinanza mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: giudizio di non idoneità al concorso per l'ammissione al 27° Corso biennale di 300 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, unitamente agli atti istruttori e al bando
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento di non idoneità comunicato il 10 luglio 2024 dalla Commissione esaminatrice del concorso, nonché i verbali istruttori relativi al giudizio comportamentale, il bando e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto una domanda di accesso, qualificata come ricorso incidentale, contro il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso formale presentata il 18 luglio 2024, chiedendo l'ostensione della documentazione relativa al tirocinio, inclusi i verbali e i giudizi della commissione. La Sezione aveva già dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso con ordinanza del 15 novembre 2024. Successivamente, con atto depositato il 31 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato che non persisteva interesse alla decisione della causa.
Norme richiamate
La disciplina è richiamata quale fondamento dell'istanza di accesso alla documentazione relativa al tirocinio e agli atti della commissione esaminatrice; la relativa domanda è stata già definita con cessazione della materia del contendere.
È richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; la relativa controversia è stata già definita con ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando una domanda di accesso è già stata definita con cessazione della materia del contendere, essa non richiede un'ulteriore pronuncia nella sentenza che definisce il giudizio principale.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.
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