Cassazione Penale, Sentenza n. 26822/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sarli era imputato per omicidio (con contestazione originaria di plurime aggravanti, tra cui artt. 576 n.1, 577 n.3 e 416-bis.1 c.p.). Impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura custodiale (carcere) con una misura meno afflittiva. Gli argomenti di impugnazione erano due: (i) vizio di motivazione rispetto al cosiddetto "giudicato cautelare" (sostegno che le aggravanti erano state escluse nella fase genetica e che la consulenza tecnica di parte — firmata da un esperto anche incaricato dalla Procura — scardina il quadro indiziario); (ii) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo l'esistenza di ragioni familiari e di sopravvivenza economica (la moglie lavora molte ore e la famiglia non ha altra fonte di reddito), che renderebbero necessaria la sostituzione della misura ai fini della cura dei figli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo (15/05/2025) Sarli ha ottenuto, con nuovo provvedimento del Tribunale di riesame di Potenza, la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Perciò la pronuncia sull'impugnazione precedente è divenuta priva di interesse. La Corte ha precisato che la modifica sopravvenuta del regime cautelare determina l'inammissibilità del ricorso per la mancanza dell'interesse alla pronuncia; ha altresì disposto che la declaratoria non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 110, 575, 576 n.1, 577 n.3, 416-bis.1 c.p.
Norme penalmente rilevanti per i reati contestati: omicidio e relative aggravanti (tra cui quelle che possono richiamare fattispecie mafiose). Nel caso la fase cautelare aveva escluso alcune aggravanti, ma l'originaria imputazione pluriaggravata è stata mantenuta per il dibattimento.
Riferimento formale all'avviso/provvedimento che contiene l'imputazione (atto a base dell'azione cautelare). Qui è richiamato in relazione alla comunicazione dell'imputazione a carico dell'indagato.
Norma relativa alla produzione e ammissione della consulenza tecnica (perizia) nel processo; la Corte osserva che l'ammissione della perizia in dibattimento non coglie automaticamente la fase cautelare, la quale ha poteri istruttori limitati.
Previsione che disciplina i limiti alla sostituzione delle misure cautelari: le esigenze eccezionali che giustificano la sostituzione devono essere valutate puntualmente e concretamente; la Corte richiama che tale valutazione non è stata ritenuta soddisfatta nel provvedimento impugnato (almeno prima della successiva sostituzione).
artt. 127, 611 c.p.p.; d.l. 29/06/2024 n.89, conv. L. 08/08/2024 n.120
Norme procedurali sulla requisitoria e sulla trattazione in camera di consiglio; il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta ai sensi delle norme richiamate (con riferimento alle modifiche legislative recenti).
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (dep. 2018)
Principio secondo cui la sopravvenuta cessazione dell'interesse rende inammissibile il ricorso e che, in tale ipotesi, non si applicano le sanzioni pecuniarie né l'obbligo di rifondere le spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta concessione della misura cautelare più favorevole (es. arresti domiciliari) rende inammissibile il ricorso per cassazione volto ad impugnare un precedente rigetto: il giudice di legittimità dichiara la carenza d'interesse.
- In sede cautelare il giudice ha poteri istruttori limitati: consulenze difensive, anche ammesse in dibattimento, non sempre sono ritenute sufficienti a scalfire il quadro indiziario stabilito dagli accertamenti di polizia giudiziaria.
- Le eccezionali esigenze familiari o di sopravvivenza economica possono giustificare la sostituzione della misura cautelare, ma devono essere documentate in modo puntuale e concreto; mere allegazioni non bastano.
- Se l'interesse processuale viene meno durante il procedimento (mutamento del regime cautelare), la Cassazione non decide nel merito e non irroga sanzioni né condanna alle spese per il ricorrente.
- La compatibilità tra le risultanze tecniche contrastanti (perizie di parte vs. accertamenti di polizia) è spesso rimessa al dibattimento: la decisione cautelare non può risolvere definitivamente contrasti tecnici complessi senza istruttoria adeguata.
- Chi propone misure alternative al carcere dovrebbe, ove possibile, allegare e documentare tempestivamente soluzioni di supporto (altri familiari, servizi esterni) o elementi oggettivi che dimostrino l'impossibilità di provvedere ai figli o al sostentamento familiare.
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