Sentenza del 19/07/2022 n. 22598 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale del parco eolico: principale censura (primo motivo) era che le torri eoliche non dovessero essere incluse nella stima diretta ai fini della rendita catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, essendo macchinari/impianti funzionali al processo produttivo; altri motivi contestavano carenze di motivazione e la sproporzione/erronea quantificazione di voci estimative (valore del terreno e fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) e omissione di pronuncia su tali punti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione perché accerti, nel merito, la rilevanza catastale delle torri eoliche alla luce della L. n. 208/2015 (ossia se le torri costituiscono, oltre che supporto passivo, componente essenziale e funzionale al processo di aerogenerazione e quindi sottratta a valutazione). Sono stati invece respinti gli altri motivi: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione di merito e ha escluso vizio per omessa pronuncia sulle singole voci di costo, trattandosi di valutazioni di merito già compiute dalle Commissioni di merito. Sostanzialmente il ricorso del privato è stato in parte vittorioso (sul profilo delle torri), l'Agenzia ha invece ottenuto il rigetto delle doglianze residue.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione dalla stima riguarda gli elementi che, pur eventualmente infissi al suolo, sono funzionali e strumentali al processo produttivo: pertanto la qualificazione ‘impianto/strumento produttivo’ prevale sulla sola valutazione della stabilità o dell'ancoraggio al suolo.
R.D.L. n. 651/1939 (richiamato ex art.10 R.D.L. 651/1939 e conversione L. n.1249/1949) e R.D.L. n. 652/1939, art. 4
Richiamate come quadro normativo storico della nozione di 'immobile urbano' e della disciplina catastale di riferimento; utilizzate per giustificare il metodo di stima diretto e i criteri per valutare costruzioni e suolo.
D.P.R. n. 142/1949, art. 28, comma 2
Norma regolamentare sul catasto edilizio richiamata per legittimare la stima diretta basata sul costo di costruzione a nuovo e sulle componenti valutative previste dal regolamento.
Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012
Prassi amministrativa per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare; la Corte segnala che la circolare è stata richiamata dalla normativa successiva ma non può sopraffare la lettura normativa della L. 208/2015.
Circolari/Note dell'Agenzia delle Entrate 2016 (Circolare 1/2/2016 n.2/E; Nota Direzione Centrale Catasto 27/4/2016 n.60244; Circolare 13/6/2016 n.27/E)
Documenti di prassi che avevano indicato di includere le torri eoliche tra le 'costruzioni' ai fini catastali; la Corte osserva che la prassi amministrativa non è vincolante se contrasta con la lettura letterale e funzionale della norma sopravvenuta.
D.L. n. 44/2005, art. 1-quinquies conv. L. n.88/2005; L. n. 190/2014, art.1, comma 244
Richiami normativi sul trattamento delle centrali elettriche e sul riferimento alla circolare dell'Agenzia del Territorio; contestualizzano l'evoluzione normativa in materia catastale.
Massime di principio
- Per applicare la L. n. 208/2015 va verificata la funzione sostanziale dell'elemento: se la torre, pur infissa al suolo, è 'macchinario/impianto' essenziale e funzionale al processo produttivo (aerogenerazione), va esclusa dalla stima catastale; se è mero supporto passivo, può essere valutata come costruzione.
- La qualificazione non si determina unicamente dalla stabilità o dalla modalità di fissazione al suolo: l'elemento decisivo è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
- Il giudice di merito deve compiere un accertamento fattuale e tecnico sulla concreta funzione della torre (ruolo nella generazione dell'energia, caratteristiche costruttive, interazione con navicella/rotore, documentazione progettuale, perizie).
- La prassi amministrativa che include automaticamente le torri tra le costruzioni non prevale se contrasta con l'interpretazione normativa che esclude gli impianti funzionali al processo produttivo; tuttavia tale prassi resta elemento di comparazione e supporto probatorio.
- Le contestazioni su quantificazioni (valore del suolo, spese tecniche, oneri finanziari, profitto) sono valutazioni di merito: per ottenere l'annullamento per difetto di motivazione o omissione è necessario dimostrare l'assenza del percorso logico-giuridico o che la pronuncia non abbia implicitamente rigettato le eccezioni.
- In caso di dubbio sulla natura della componente (costruzione vs impianto), il ricorso in Cassazione può portare al rinvio per un nuovo esame tecnico-giuridico da parte del giudice di merito, che è tenuto a valutare la strumentalità e la partecipazione al processo produttivo.
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