Sentenza del 19/07/2022 n. 797 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Omessa dichiarazione - Imposte versate - Buona fede - Riconoscimento credito anno precedente - Sanzioni al minimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2015 da parte del professionista incaricato; contestazione dell'Ufficio sulla non riconoscibilità in deduzione di contributi INPS (€2.207) e spese mediche (€112) e sulla mancata considerazione del credito IRPEF dell'anno precedente (€960). L'Ufficio deduce la responsabilità del contribuente per mancata vigilanza sulla trasmissione della dichiarazione e sostiene che oneri e deduzioni devono emergere dalla dichiarazione stessa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado: la mancata trasmissione della dichiarazione è stata ritenuta frutto di 'dimenticanza' del professionista, non di dolo; sono stati riconosciuti i contributi INPS e le spese mediche deducibili e il credito IRPEF precedente tenuto in conto per il calcolo del saldo; l'omessa dichiarazione è stata sanzionata al minimo. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Statuto del contribuente (L. 212/2000)
Richiamato il principio di buona fede e collaborazione tra le parti: può prevalere rispetto al rigore formale nella valutazione di controversie di modesta entità e nei tentativi deflattivi del contenzioso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Nella giurisprudenza citata si afferma l'obbligo del contribuente di vigilare sulla trasmissione della dichiarazione affidata al professionista, la responsabilità del contribuente è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista volto a nascondere l'inadempimento. La CTR ha però ritenuto, sul caso concreto, che mancassero elementi per ipotizzare tale frode.
Norme sui tentativi deflattivi del contenzioso (principio generale)
La Corte valorizza l'obbligatorietà e l'importanza dei tentativi deflattivi e della conciliazione, ritenendo che in controversie di modesta entità possano avere rilievo i principi di cooperazione e buona fede, favorendo il riconoscimento di oneri documentati anche in assenza di formale dichiarazione.
Art. 41-bis (richiamato nel confronto tra le parti)
La parte resistente ha contestato l'interpretazione dell'appellante circa l'intangibilità dell'accertamento; la Commissione ha osservato che in sede di mediazione o accertamento con adesione è possibile il riscontro di costi e oneri documentati.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione addebitata a un professionista può essere qualificata come semplice dimenticanza se non emergono elementi che facciano presumere frode o comportamenti dolosi.
- Il contribuente ha un obbligo di vigilanza sulla trasmissione della dichiarazione, ma la responsabilità può essere esclusa in mancanza di prova di comportamento fraudolento del professionista; la prova degli oneri deducibili può essere fornita anche in giudizio.
- Se le imposte risultano complessivamente versate e le deduzioni/crediti sono provati documentalmente, il principio di buona fede e collaborazione può prevalere sul rigore formale, specie per controversie di modesta entità.
- In casi analoghi conviene documentare e provare gli oneri e i crediti (fatture, ricevute, quietanze INPS) e partecipare ai tentativi deflattivi (mediazione/accertamento con adesione), poiché questi strumenti permettono il riscontro di costi anche se la dichiarazione non è stata formalmente trasmessa.
- Le sanzioni per omessa dichiarazione possono essere mitigate fino al minimo quando ricorrono elementi di buona fede, collaborazione e modesta portata della lite.
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