Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/07/2022 n. 1762 - Comm. Trib. Prov. Messina

Recupero crediti - IVA - Crediti di imposta - Efficacia temporale delle norme legislative - ammissione dell'accollo senza libezione del contribuente originario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla possibilità per l'accollante di utilizzare in compensazione propri crediti d'imposta quando aveva assunto (accolto) il debito d'imposta di un altro soggetto senza che il debitore originario fosse stato liberato. La questione giuridica principale era se la legge n.157/2018, che esclude tale utilizzo in compensazione in caso di accollo senza libezione, potesse trovare applicazione anche a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore (ossia se avesse efficacia retroattiva) oppure dovesse essere applicata solo dalla data di entrata in vigore.

La decisione

La sentenza ha affermato che la legge n.157/2018 opera dalla data della sua entrata in vigore e non retroagisce. In base al principio generale sancito dall'art. 11 delle Preleggi e dall'art. 3, comma 1 della legge n.212/2000 (statuto del contribuente), la norma che esclude l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante nelle fattispecie di accollo senza liberazione del debitore originario trova applicazione solo per i fatti e per gli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore della legge; per i casi anteriori permangono le regole previgenti. Conseguentemente, se l'operazione di compensazione è stata effettuata o perfezionata dopo l'entrata in vigore della L.157/2018 e ricade nella fattispecie disciplinata, l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante è escluso; se invece i fatti risalgono a periodo precedente, la nuova esclusione non può essere applicata retroattivamente.

Norme richiamate

  • art. 11 Preleggi

    Principio della irretroattività della legge: la legge non dispone che per l'avvenire; è stato usato dalla corte per escludere l'applicazione retroattiva della L.157/2018.

  • art. 1273 c.c.

    Norma del codice civile relativa all'accollo (assunzione del debito altrui); è stata richiamata per descrivere la natura giuridica dell'accollo e le sue conseguenze in termini di responsabilità e liberazione del debitore originario.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 3, comma 1

    Richiama il principio di certezza del diritto e della non retroattività delle norme tributarie in senso sfavorevole al contribuente; la corte lo ha utilizzato per confermare che la L.157/2018 non ha effetto retroattivo.

  • L. 19/12/2018 n.157, art. 8, comma 2

    Disposizione che esclude l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante nelle ipotesi di accollo senza liberazione del contribuente originario; la corte ha stabilito che tale disposizione si applica dall'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • La disciplina fiscale che limita l'utilizzo in compensazione di crediti trova applicazione a partire dalla data di entrata in vigore della norma, salvo espressa previsione di retroattività; pertanto per valutare la lecita compensabilità occorre confrontare la data del fatto e la data dell'atto di compensazione con la data di entrata in vigore della norma.
  • L'accollo di debito d'imposta senza la liberazione del debitore originario non produce automaticamente la liberazione di quest'ultimo: il vincolo tra debitore originario e amministrazione resta, con conseguenze sulla possibilità di utilizzare crediti dell'accollante in compensazione secondo la normativa vigente al momento dell'operazione.
  • Se si intende utilizzare crediti in compensazione quando è presente un accollo, è fondamentale verificare se esista una formale liberazione del debitore originario o una specifica previsione normativa che consenta la compensazione; in mancanza, la legge può escluderne l'utilizzo.
  • In caso di modifiche legislative sfavorevoli al contribuente (es. limitazioni alla compensazione), tali modifiche non si applicano retroattivamente salvo che il legislatore lo disponga espressamente; perciò occorre sempre verificare le date rilevanti (data di entrata in vigore della norma, data del compimento dell'atto e data di maturazione del credito).
  • Per tutelarsi, il soggetto che assume un debito (accollante) dovrebbe prevedere, contrattualmente, la liberazione formale del debitore originario o ottenere idonea documentazione che dimostri la spettanza del credito e la possibilità di utilizzarlo in compensazione alla luce delle norme vigenti al momento dell'operazione.
  • In contenziosi simili, la strategia difensiva del contribuente può consistere nel dimostrare che l'operazione di compensazione si è perfezionata prima dell'entrata in vigore della norma limitativa oppure nel richiedere misure (es. riliquidazioni, transazioni, liberazioni formali) che sciolgano l'incertezza sull'efficacia dell'accollo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.