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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1950/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce n.1858/22 che confermava la condanna del Tribunale di Brindisi per due tentativi di furto aggravato e sei furti consumati (fatti tra 29/03/2021 e 17/04/2021). Petrone deduce omissioni e contraddittorietà nella motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti (in particolare la riparazione del danno ex art.62 n.6 cod.pen. e 62-bis) e nella quantificazione della pena (aumento per reati in continuazione). Pellicano lamenta l'assenza o illogicità della motivazione in ordine alla recidiva facoltativa e al rifiuto delle attenuanti generiche, sostenendo che la recidiva non doveva essere applicata automaticamente ma con relazione qualificata tra precedenti e fatto attuale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi di Petrone in parte aspecifici e comunque non fondati: la somma offerta (euro 350) è stata considerata parziale e insufficiente rispetto al danno complessivo (circa euro 663 e danno esteso anche ad altre vittime), quindi non sussisteva l'attenuante per riparazione; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con riferimento alla gravità, alla molteplicità dei fatti e all'assenza di elementi positivi. Quanto alla quantificazione della pena e agli aumenti per continuazione, la Corte ha confermato la coerenza con la sentenza di primo grado (venti giorni per ciascun reato in continuazione). Per Pellicano la Corte ha ritenuto non dimostrato un vizio logico nella motivazione sull'applicazione della recidiva. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende e alla rifusione in solido delle spese della parte civile liquidate in euro 2.457,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la riparazione parziale del danno (offerta di euro 350 su un danno quantificato in euro 663 e non comprensivo di tutte le vittime) sia insufficiente per riconoscere l'attenuante della riparazione del danno.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nella doglianza ma, come la 62 n.6, non ritenuta applicabile in ragione del carattere parziale del ristoro e del contesto complessivo dei fatti.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione dei reati: la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sugli aumenti per i reati dichiarati in continuazione (applicazione coerente degli aumenti).

  • art. 132 cod. pen.

    Riferita alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla base dei criteri di individualizzazione della pena esposti dai giudici di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Invocata in relazione alla congruità della pena; la Corte ha ritenuto che la personalizzazione della pena sia stata adeguatamente motivata (incensuratezza non prevalente rispetto alla gravità e alla pluralità dei fatti).

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nella difesa come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto che i motivi di cassazione non abbiano dimostrato omissioni o vizi logici tali da integrare i profili di ammissibilità e fondatezza richiesti.

Massime di principio

  • La riparazione del danno rileva come attenuante solo se è effettiva, sufficientemente estesa rispetto al danno complessivo e documentata; un versamento parziale e limitato alle sole parti civili costituite può risultare insufficiente.
  • L'incensuratezza del reo non garantisce automaticamente le attenuanti generiche quando la gravità, la molteplicità e la serialità dei fatti indicano una scelta di vita criminosa o profili aggravanti.
  • L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione ma non deve essere considerata automatica: il giudice di merito può ritenerla sussistente se i precedenti, nel loro complesso, hanno efficacia aggravante rispetto al fatto in giudizio; la cassazione interviene solo se vi è un vizio logico evidente nella motivazione.
  • La conferma in appello della motivazione di primo grado comporta che la Corte di legittimità valuta l'esistenza di omissioni, contraddizioni o vizi logici evidenziabili in modo chiaro, e non rientra nel suo ruolo rivedere valutazioni di merito correttamente motivate.
  • Le doglianze generiche e aspecifiche (mancanza di puntuale indicazione di come la motivazione sia contraddittoria o omessa) sono inammissibili: il ricorrente deve mostrare concretamente il vizio logico o l'omissione per impugnare con successo.

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