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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29139/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame contestando: 1) l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), censurandone la configurazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il Gip aveva escluso tale aggravante; il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente valorizzato solo il contesto ambientale e trascurato elementi incompatibili (scuse rivolte alla vittima, mancata rivendicazione). 2) la sussistenza delle esigenze cautelari: si contesta che il Tribunale abbia ricavato dall'aggravante una presunzione assoluta di pericolo, anziché una presunzione relativa, e che non vi fosse periculum libertatis attuale e concreto per giustificare la misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo la quale l'aggravante del metodo mafioso è configurabile anche quando le modalità del fatto evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, indipendentemente dall'appartenenza associativa dell'agente. La Corte ha richiamato la nozione consolidata per cui la valutazione deve essere complessiva (comprese condotte prodromiche): nel caso specifico sono stati valorizzati i tentativi di impedire un controllo dei Carabinieri con frasi di sfida, l'esplosione di otto colpi da due armi contro l'auto del comandante della stazione, l'uso di un'autovettura provento di furto e la pianificazione dell'azione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'orientamento per cui l'art. 275, comma 3, c.p.p., produce una doppia presunzione (relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta circa l'adeguatezza della sola misura carceraria), non superata da elementi contrari nel caso concreto. La Corte ha quindi rigettato le censure e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante punisce il "metodo delinquenziale mafioso" e va valutata sulle modalità concrete della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non richiede necessariamente la prova di appartenenza associativa.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Produce una doppia presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria (quest'ultima superabile solo nei limiti degli artt. 275, comma 4 e 4-bis c.p.p.).

  • art. 275, commi 4 e 4-bis cod. proc. pen.

    Indicano le ipotesi in cui la misura carceraria, pur essendo presunta necessaria per i reati aggravati, può essere derogata per specifiche e più rigorose ragioni concrete.

  • art. 336 cod. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento di merito (capo h)); qui rilevata la perdita di efficacia della misura relativa e l'inammissibilità del gravame su quel capo.

  • art. 612, secondo comma cod. pen.

    Delitto contestato (minacce) ritenuto inidoneo, per i giudici del riesame, a giustificare la misura cautelare da solo; valutazione comunque inserita nel quadro complessivo dei fatti.

  • art. 635 cod. pen.

    Contestato in relazione ad episodi di danneggiamento (uso di armi contro autovettura), valutato congiuntamente agli altri elementi per la configurazione dell'aggravante.

  • art. 648 cod. pen.

    Contestato per il ricorso a mezzi (es. autovettura provento di furto) funzionali alla commissione del reato; considerato ai fini dell'elemento eziologico collegato all'azione criminosa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la sintesi dei motivi di impugnazione nella memoria di cassazione; disciplini la forma di esposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di prova dell'appartenenza a un'associazione mafiosa, quando le modalità del fatto (minacce che richiamano status, uso di armi, pianificazione, impiego di mezzi illeciti, colpi esplosi in pubblico) evocano la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose.
  • La valutazione della sussistenza dell'aggravante richiede una lettura complessiva e unitaria degli eventi, comprensiva dei prodromi e delle condotte eziologicamente collegate all'azione criminosa; non è consentito al giudice di legittimità ristrutturare liberamente tale valutazione di fatto.
  • In tema di misure cautelari, l'art. 275, comma 3, c.p.p., determina una presunzione forte di pericolosità: è necessario offrire elementi concreti e specifici per superarla; il mero decorso del tempo o la generica espressione di rammarico non sono in genere sufficienti.
  • La Corte di cassazione opera soprattutto un controllo di diritto sulla correttezza della motivazione e sull'interpretazione delle norme; le rinnovate valutazioni di merito o la diversa ponderazione delle prove spettano invece al giudice di merito.
  • Quando è contestata l'aggravante 'mafiosa', il giudice deve motivare in modo particolareggiato perché le modalità oggettive del fatto e il contesto locale giustifichino l'attribuzione del metodo mafioso, indicando gli elementi che collegano la condotta al potere intimidatorio dell'organizzazione.

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