Cassazione Penale, Ordinanza n. 15325/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto consumato il furto: secondo la difesa, la persona offesa, inseguendo l'imputato, non lo aveva mai perso di vista, circostanza che avrebbe impedito il perfezionamento dell'effettivo impossessamento della cosa. La censura era anche fondata sul richiamo a un orientamento delle Sezioni Unite ritenuto applicabile alla diversa ipotesi di sottrazione costantemente monitorata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non specifico perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello e già disattese dalla Corte di merito. Ha inoltre osservato che il ricorso era manifestamente infondato, poiché la ricostruzione fattuale accolta nella sentenza impugnata descriveva un furto già consumato: dopo la sottrazione del borsello alla vittima, l'imputato se ne era appropriato per un apprezzabile, seppur breve, lasso di tempo e solo successivamente, durante la fuga, se ne era disfatto gettandolo via. Tale situazione è stata ritenuta diversa da quella del bene costantemente monitorato dalla persona offesa o da terzi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata insieme all'aggravante contestata per qualificare il fatto come furto consumato.
norma sulle circostanze aggravanti del furto, richiamata nella contestazione confermata in appello.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico e argomentato con le ragioni poste a base della decisione impugnata, perché tali doglianze non sono specifiche ma meramente apparenti.
- Il furto si considera consumato quando il soggetto agente consegue, anche per un periodo breve ma apprezzabile, l'effettivo possesso autonomo della cosa sottratta; la successiva perdita o l'abbandono del bene durante la fuga non trasforma il fatto in tentativo.
- La tesi difensiva secondo cui il furto non si sarebbe consumato perché la persona offesa non avrebbe mai perso di vista l'agente è non decisiva se la ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito accerta comunque un concreto e autonomo impossessamento del bene.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi a ipotesi diverse è improprio quando la situazione concreta accertata dal giudice di merito presenti caratteristiche fattuali non sovrapponibili a quelle del precedente invocato.
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