Cassazione Penale, Sentenza n. 5382/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in appello: Cesarulo contestava la qualificazione della sua condotta come minaccia ex art. 338 c.p., sostenendo che si trattò di un'alterazione del tono della conversazione e invocando lo stato di necessità per il timore di perdere l'abitazione; Dolce contestava la configurabilità del reato ex art. 336 c.p., sostenendo che le espressioni non erano percepite come minacciose e miravano solo a condizionare un atto futuro dei Carabinieri; Marotta (1983) lamentava omissione di valutazione probatoria e che il suo comportamento fu meramente passivo; Marotta (1990) chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n.2 c.p. e delle attenuanti generiche (eterogeneità sociale, giovane età e offerta di risarcimento); Marotta (1992) denunciava omissione di valutazione di prove decisive sui rapporti fra la comunità rom e la classe politica, tali da escludere la responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione della Corte di appello: per Cesarulo l'espressione minatoria "ti faccio camminare sulle stampelle" è inequivoca e la minaccia era rivolta al Sindaco in quanto componente dell'organo comunale (art. 338 c.p.), escludendo lo stato di necessità; per Dolce è configurabile il reato ex art. 336 c.p. perché le espressioni erano minacce rivolte a ostacolare l'esercizio delle funzioni dei Carabinieri, pur non richiedendo la minaccia di uno specifico atto d'ufficio; Marotta (1983) è stato ritenuto responsabile di violenza privata anche senza minaccia verbale formale, per comportamenti idonei a suscitare timore; per Marotta (1990) è stata esclusa l'attenuante della provocazione (la "risatina" del Sindaco non costituiva fatto obiettivamente ingiusto né giustificava la sproporzionata reazione) e sono state negate le attenuanti generiche alla luce dei precedenti; per Marotta (1992) le presunte prove omesse erano vaghe e la minaccia contestata è stata ritenuta espressa in contesto di invasione del municipio. Inoltre, la Corte ha confermato, in precedenza, l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. nei confronti di Dolce e la riduzione della pena per quest'ultimo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma punisce chiunque con minaccia o violenza impedisca o turbi l'attività di un organo collegiale; la Corte interpreta che la minaccia rivolta anche a un singolo componente è rilevante quando il bersaglio è l'organo politico/amministrativo e la minaccia concerne determinazioni dell'ente (richiamata anche la modifica introdotta dalla legge 3/7/2017 n.105).
Il reato si configura quando intimidazioni mirano a ostacolare l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; non è richiesta l'indicazione di un atto specifico, basta che dal contesto sia determinabile il genere di condotta che si intende ottenere o impedire.
La violenza privata può realizzarsi anche senza minacce verbali esplicite, bastando comportamenti idonei a suscitare il timore di un danno ingiusto per costringere la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa.
Richiamata in relazione a specifiche contestazioni a carico degli imputati (minacce o atti rivolti al Sindaco) nel quadro delle imputazioni multiple; la sentenza applica la norma nel contesto dei reati contro l'ordine pubblico e l'ordine degli uffici.
L'attenuante della provocazione richiede un fatto altrui obiettivamente ingiusto (contrario a regole giuridiche o socialmente riconosciute) e un nesso causale adeguato con la reazione; una semplice offesa soggettiva o un comportamento inopportuno non sono sufficienti.
Ha modificato l'art. 338 c.p. introducendo il riferimento ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario e rafforzando l'interpretazione secondo cui la minaccia a un membro può tutelare l'attività collegiale.
Richiamata in relazione alla partecipazione e al concorso di persone nei reati (concorso di persone nel fatto).
Richiamata come causa che può aumentare la pena (recidiva o precedenti) nella determinazione della pena, ai fini del bilanciamento delle circostanze.
Norma processuale che autorizza la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La minaccia diretta anche a un singolo componente di un organo collegiale è perseguibile quando mira a influenzare decisioni o attività dell'ente: in presenza di tale finalità l'oggetto della minaccia è il corpo politico e non la sola persona fisica.
- Per il reato di intimidazione del pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) non è necessario indicare un atto d'ufficio specifico: conta che, dal contesto, emerga la volontà di condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche in termini generali o specifici.
- La violenza privata può realizzarsi anche tramite comportamenti non verbali o senza minacce esplicite, quando tali condotte siano idonee a creare timore e ottenere una determinata condotta dalla vittima.
- L'attenuante della provocazione richiede un fatto obiettivamente ingiusto; reazioni sproporzionate o originate da offese soggettive non soddisfano il requisito e non giustificano la diminuzione di pena.
- La valutazione delle attenuanti generiche è discrezionale del giudice di merito e richiede elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; precedenti penali e la gravità della condotta possono precluderne il riconoscimento.
- Le doglianze generiche sulla mancata valutazione di "prove decisive" sono inammissibili se non corredate da specifiche indicazioni delle prove omesse; il ricorso in Cassazione richiede motivazioni puntuali e non vaghe.
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