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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11321/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società cooperativa in liquidazione ha impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale, sostenendo che il ricorso per fallimento fosse stato notificato in modo invalido. In particolare ha dedotto che, al momento della notifica, la propria sede legale era già stata trasferita effettivamente e non fittiziamente a Manchester, nel Regno Unito, sicché la notifica non avrebbe potuto essere eseguita presso la sede italiana né tramite deposito presso la casa comunale; ha inoltre lamentato il mancato rispetto dei termini a comparire previsti per la notifica ex art. 143 c.p.c. Ha poi contestato l’applicazione dell’art. 10 l.fall., sostenendo che, essendo stata cancellata dal registro delle imprese e trascorso un anno, non poteva più essere dichiarato il fallimento. Con un ulteriore profilo ha dedotto anche omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria formulata nel reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse correttamente escluso l’operatività dell’art. 10 l.fall., poiché la cancellazione dal registro delle imprese era conseguenza di un trasferimento della sede all’estero ritenuto fittizio, e quindi non cessazione dell’attività. In tale situazione il termine annuale dall’iscrizione della cancellazione non impediva la dichiarazione di fallimento. Ha inoltre affermato che, una volta escluso quel fatto impeditivo, la questione della notificazione del ricorso prefallimentare non era idonea a sovvertire la decisione, poiché il diritto di difesa era stato comunque pienamente esercitato nel reclamo. La notificazione è stata ritenuta correttamente eseguita ai sensi dell’art. 15 l.fall. presso la sede italiana, con successivo deposito in casa comunale dopo esito negativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma richiamata per il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 15 l.fall.

    regola la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di comparizione; nel caso concreto è stata ritenuta correttamente applicata alla sede legale italiana, con deposito presso la casa comunale dopo esito negativo.

  • art. 10 l.fall.

    il termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese non opera quando la cancellazione non segue la cessazione dell’attività, ma un trasferimento estero meramente fittizio della sede sociale.

  • art. 3, par. 1, Regolamento CE n. 1346/2000

    richiamato nel primo motivo in combinazione con la disciplina della notificazione e della giurisdizione, ma non decisivo nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 143 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’invalidità della notifica e il mancato rispetto dei termini a comparire; la Corte ha escluso che fosse la norma applicabile nel caso.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria nel reclamo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base delle censure per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per l’asserita omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la disciplina richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento successivo alla cancellazione dal registro delle imprese non si applica quando la cancellazione sia solo l’effetto di un trasferimento della sede sociale all’estero che non comporti cessazione dell’attività, ma continuità dell’impresa in altro Stato.
  • Se il trasferimento della sede all’estero è accertato come fittizio, la notifica del ricorso per fallimento può essere validamente eseguita presso la sede italiana secondo l’art. 15 l.fall., con deposito in casa comunale in caso di esito negativo.
  • Quando il giudice di merito ha correttamente escluso il fatto impeditivo decisivo invocato dalla parte, eventuali censure sulla notificazione prefallimentare non incidono sulla tenuta della decisione se il diritto di difesa è stato comunque pienamente esercitato nel giudizio di reclamo.
  • Per contestare utilmente la ricostruzione fattuale del giudice di merito in tema di fittizietà del trasferimento della sede occorre dedurre specificamente un vizio di omesso esame di fatti decisivi, non essendo sufficiente una mera diversa lettura delle risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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