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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14994/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo del locale "Pane Amore e Fantasia" per indizi di somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5 lett. b) L. 283/1962). Ha articolato due motivi: (1) violazione del "ne bis in idem" cautelare sostenendo che il nuovo provvedimento sarebbe la riproposizione di un precedente decreto di sequestro (del 7.10.2021) poi annullato dal riesame per vizi formali, e quindi impedito; (2) vizio della motivazione perché il Tribunale del riesame avrebbe fondato il proprio convincimento su un verbale del S.I.A.N. del 3.10.2021 non conosciuto dal Pubblico Ministero e non esaminato dal GIP, per cui sarebbe emersa una violazione del diritto di difesa e carenza istruttoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'appello: l'annullamento del precedente sequestro era avvenuto per vizi formali (mancanza di motivazione sulle finalità probatorie) e non aveva dato luogo a un "giudicato" di merito che impedisca una nuova misura cautelare fondata sugli stessi fatti; inoltre gravava sul ricorrente l'onere di depositare il provvedimento che avrebbe dimostrato la diversa qualificazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice del riesame prendesse in esame documenti presenti nel fascicolo processuale o prodotti dalle parti, e che la menzione di un verbale non indicato nel provvedimento del GIP non costituisse di per sé vizio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 283/1962, art. 5 lett. b)

    Norma penale sulla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione: il provvedimento cautelare trova fondamento negli indizi relativi a tale fattispecie contestata al titolare dell'esercizio.

  • Codice di procedura penale, art. 355, comma 2

    Riferimento alla convalida del sequestro probatorio da parte del PM; la corte rileva che il precedente provvedimento era stato convalidato come sequestro probatorio.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173

    Limiti di ammissibilità e formulari del ricorso per cassazione in materia cautelare (richiamo alle limitazioni di motivazione ammesse in cassazione).

  • Codice di procedura penale, art. 309, commi 5 e 9

    Regole sul riesame e sugli obblighi di trasmissione degli atti: la Corte richiama che il giudice del riesame può esaminare la documentazione presente nel fascicolo processuale e le parti possono addurre elementi in udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 324, comma 7

    Riferimento alla possibilità di richiamare i poteri del riesame anche nei procedimenti diversi da quelli de libertate, confermando l'operatività della disamina integrativa del giudice adito.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiami alle esigenze e motivazioni che devono sorreggere le misure cautelari; l'assenza di motivazione rispetto a tali punti può comportare nullità, ma l'annullamento per aspetti meramente procedurali non produce giudicato di merito che impedisca sempre una nuova misura.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per liquidare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'annullamento di una misura cautelare per vizi meramente formali o procedurali (es. carenza di motivazione sulle finalità probatorie) non equivale automaticamente a un "giudicato" di merito che impedisca la richiesta di una nuova misura cautelare se sussistono gli stessi elementi di fatto e non è mutato il quadro probatorio.
  • Chi impugna in Cassazione motivi fondati su atti o provvedimenti specifici deve depositare o allegare quei documenti nel fascicolo per rendere autosufficiente il ricorso; l'omessa allegazione può farne dichiarare l'inammissibilità.
  • Il giudice del riesame può esaminare la documentazione contenuta nel fascicolo processuale o gli elementi prodotti dalle parti anche se non esplicitamente richiamati dal GIP; la menzione di atti non citati nel provvedimento originario non costituisce di per sé vizio se gli atti erano nel fascicolo.
  • Il principio del "ne bis in idem" cautelare impedisce la moltiplicazione di misure cautelari concorrenti rispetto alla stessa situazione processuale, ma la sua efficacia è limitata quando le decisioni precedenti siano state decise soltanto su profili procedurali e non sul merito degli elementi di fatto o dell'imputazione.
  • Per evitare annullamenti e contestazioni future è importante che i provvedimenti cautelari contengano una motivazione completa sulle esigenze cautelari e probatorie (art. 292 c.p.p.) e che gli atti rilevanti siano correttamente depositati nel fascicolo.

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