Cassazione Penale, Ordinanza n. 21054/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. La decisione di merito sulla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché risulta proposto in violazione delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione. Dalla sentenza emerge che il difensore che ha firmato il ricorso non risultava iscritto in tale albo.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale
richiamato quale disposizione che, nel sistema delle impugnazioni, disciplina la validità della sottoscrizione del ricorso
richiamato quale norma che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione
richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
precedente delle Sezioni Unite richiamato a sostegno del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza della speciale abilitazione del difensore che sottoscrive il ricorso determina un vizio originario e ostativo all'esame del merito.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, restano ferme le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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