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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34384/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Con decreto dell'8/11/2021 il GUP aveva disposto il giudizio per Maranta su vari capi; nel dispositivo della sentenza resa in pari data Maranta risultava indicato tra i prosciolti (non luogo a procedere) anche rispetto al capo n. 8. Con ordinanza del 7/12/2021 il GUP ha disposto la "correzione del dispositivo" eliminando il nome di Maranta dall'elenco dei prosciolti per il capo n. 8, ossia incidendo sul proscioglimento. La difesa ha impugnato per cassazione sostenendo abnormità funzionale del provvedimento di correzione dell'errore materiale, violazione del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione e vizi procedurali e di motivazione (art. 127, 130, 125 c.p.p.). La Procura Generale ha chiesto inammissibilità del ricorso sostenendo che l'ordinanza correttiva è atto meramente integrativo della sentenza e non impugnabile autonomamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: la correzione dell'errore materiale adottata senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti è affetta da nullità ex art. 178 c.p.p. Tale nullità è deducibile in cassazione quando il ricorrente dimostri un interesse concreto a partecipare all'udienza camerale, interesse che nel caso era evidente perché l'ordinanza modificava essenzialmente il dispositivo eliminando il proscioglimento a favore di Maranta. Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al GUP del Tribunale di Roma per nuovo esame nel contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 425 cod. proc. pen.

    richiamato come norma relativa al dispositivo della sentenza emessa all'esito dell'udienza preliminare; contestualmente alla sentenza originaria risultava un errore materiale nel dispositivo

  • art. 416 cod. pen.

    reato menzionato tra quelli per i quali era stato pronunciato il non luogo a procedere nella sentenza originaria; citato per individuare le imputazioni coinvolte

  • art. 127 cod. proc. pen.

    ricordato dalla difesa come parte della procedura che regola la correzione degli errori materiali e delle modi­ficazioni, prospettando vizi procedurali nell'applicazione

  • art. 130 cod. proc. pen.

    richiamato in connessione con l'art. 127 per la procedura di correzione; la Corte valuta la correttezza formale della correzione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    invocato dalla difesa per carenza di motivazione dell'ordinanza correttiva; la Corte rileva che la mancanza di adeguata motivazione integra vizio rilevabile

  • art. 178 cod. proc. pen.

    la Corte lo applica per qualificare la correzione eseguita senza camera di consiglio e senza avviso alle parti come nullità di ordine generale

  • art. 586 cod. proc. pen.

    richiamato dalla Procura Generale nella teoria per cui l'ordinanza correttiva sarebbe atto accessorio non autonomamente impugnabile; la Corte distingue tale principio quando la correzione incide essenzialmente sul dispositivo e sui diritti delle parti

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza adottata senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti è affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Tale nullità può essere dedotta con ricorso per cassazione se il ricorrente dimostra un interesse concreto a partecipare all'udienza camerale; interesse sussiste quando la correzione modifica in modo essenziale il dispositivo (es. elimina un proscioglimento).
  • In linea generale l'ordinanza di correzione ha funzione integrativa/accessoria rispetto alla sentenza e non è impugnabile autonomamente quando non incide sui diritti sostanziali delle parti; se invece modifica il proscioglimento o altri effetti decisivi, il principio non si applica e la correzione può essere sindacata.
  • Se la correzione viene ritenuta nulla, la Corte può annullare l'ordinanza senza rinvio e rinviare gli atti al giudice che ha emesso l'ordinanza per nuovo esame nel contraddittorio, garantendo il diritto di partecipazione delle parti.
  • Per evitare vizi, la correzione di errori materiali che incida sul dispositivo dovrebbe essere eseguita con l'osservanza delle formalità previste (fissazione della camera di consiglio, avviso alle parti, adeguata motivazione che indichi l'errore materiale), o il giudice dovrebbe valutare la via procedurale più idonea.
  • La difesa che ritenga che una correzione incida sui propri diritti deve specificare il concreto interesse a partecipare all'udienza camerale per rendere deducibile la nullità in Cassazione.

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