Cassazione Civile, Ordinanza n. 11143/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti relativi a fondi confinanti: da un lato, la proprietaria di un immobile in Ravello agiva contro il vicino chiedendo l'accertamento dell'illegittimità di opere edificate a distanza non consentita, la loro demolizione e il risarcimento danni; dall'altro, una vicina proprietaria di una particella di terreno sosteneva che la controparte avesse occupato arbitrariamente la particella n. 528, trasformandola e recintandola, chiedendone il rilascio, la riduzione in pristino e il risarcimento. La convenuta in tale secondo giudizio proponeva domanda riconvenzionale di usucapione della particella 528 e di accertamento di una servitù di affaccio. Il Tribunale rigettava la domanda della prima attrice e accoglieva la rivendica della seconda, mentre la Corte d'appello confermava il rigetto dell'appello principale, ritenendo provata la proprietà della particella in capo alla rivendicante e non provata l'usucapione. In cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 984 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il solo titolo di acquisto della controparte senza pretendere la prova piena della proprietà e, in particolare, del possesso utile all'usucapione, nonostante la contestazione del titolo; 2) omessa pronuncia ex artt. 112 e 184 c.p.c. sulla censura relativa alla ritualità del deposito della memoria istruttoria e sulla mancata ammissione delle prove sull'usucapione; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la valutazione delle risultanze catastali, delle censure alla CTU e la richiesta di servitù di passaggio; 4) violazione dell'art. 1146, comma 2, c.c., per non avere considerato l'unione del possesso dei danti causa e l'eventuale possesso anteriore al 1998 desumibile da titoli risalenti al 1983; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove testimoniali e per il mancato rilievo della presunzione di possesso intermedio; 6) omesso esame o violazione dell'art. 2909 c.c. per asserita formazione di un giudicato esterno, non adeguatamente provato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quarto motivo; assorbiti il terzo e il quinto; inammissibile il sesto per difetto di specificità e per mancata prova del giudicato esterno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché verifichi la ritualità delle istanze istruttorie e della memoria ex art. 184 c.p.c. e riesamini la proprietà della particella 528 e l'eventuale usucapione anche alla luce dei titoli prodotti e dell'accessione del possesso.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito verifichi preliminarmente la ritualità delle istanze istruttorie e del deposito della memoria ex art. 184 c.p.c., e poi accerti nuovamente sia la proprietà della particella 528 in capo alla controparte sia la dedotta usucapione in favore della ricorrente, considerando anche i titoli di provenienza e l'eventuale unione del possesso dei danti causa. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La parte che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto di proprietà; l'onere probatorio non si attenua se il convenuto contesta il titolo e deduce l'usucapione, salvo specifico riconoscimento o mancata contestazione dell'appartenenza originaria del bene.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta oggetto di autonoma ratio decidendi; la Corte decide sulla prova della proprietà e dell'usucapione.
La censura riguarda la valutazione delle prove e la mancata considerazione di alcune risultanze; la Corte accoglie i motivi in quanto il giudice di merito non ha esaminato compiutamente il materiale probatorio rilevante.
È dedotta la falsa applicazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali e documentali; la Corte rinvia per un nuovo esame del quadro probatorio.
La Corte rileva omessa pronuncia su un motivo di appello, con conseguente cassazione della sentenza.
Nel testo ante L. n. 80/2005, la Corte ritiene necessario verificare la ritualità del deposito della memoria istruttoria.
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del dante causa ai fini dell'usucapione; il giudice di merito deve valutare anche i titoli antecedenti e non solo il possesso personale successivo all'acquisto.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzione di possesso intermedio, ma non costituisce specifico fulcro della decisione.
Il giudicato esterno deve essere provato dalla parte che lo invoca; non basta allegare la sentenza, occorrendo dimostrare che essa sia passata in giudicato.
Richiamato per affermare che il ricorso incidentale adesivo è tempestivo se proposto entro il termine lungo.
La Corte esclude la sua applicazione al ricorrente incidentale adesivo, il quale aderisce alle censure del ricorso principale.
Richiamato con riferimento alla decisione in camera di consiglio dopo proposta del consigliere delegato.
La prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata avrebbe richiesto la produzione della copia munita dell'attestazione prevista da questa disposizione.
Massime di principio
- In tema di rivendicazione, il convenuto che deduca l'usucapione non attenua automaticamente l'onere probatorio del rivendicante: quest'ultimo deve comunque dimostrare la propria proprietà risalendo ai danti causa fino all'acquisto a titolo originario, oppure provando il possesso utile all'usucapione proprio o dei danti causa.
- Il rigore della prova della proprietà si attenua solo se il convenuto, nel contestare, riconosca espressamente o anche implicitamente l'appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa al momento in cui assume di avere iniziato a possedere.
- Ai fini dell'usucapione, il giudice deve considerare non solo il possesso personale del successore a titolo particolare, ma anche il possesso dei danti causa unificabile ex art. 1146, comma 2, c.c., nonché i titoli antecedenti che possano dimostrare la continuità del possesso nel periodo utile.
- Integra vizio di omessa pronuncia la mancata decisione su uno specifico motivo di appello che investa la ritualità di atti istruttori o l'ammissione di prove decisive.
- Chi invoca il giudicato esterno ha l'onere di provarne non solo l'esistenza, ma anche la definitività, mediante produzione della sentenza corredata dall'attestazione che ne certifichi la non impugnabilità.
- Il ricorso incidentale che aderisce alle censure del ricorso principale è qualificabile come ricorso incidentale adesivo e segue il termine lungo per la proposizione, non essendo soggetto alla disciplina propria del controricorso puramente difensivo.
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