Cassazione Civile, Ordinanza n. 19962/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione dei redditi di un professionista, con riferimento in particolare all'IRAP 2007, contestando: a) la sussistenza di un'autonoma organizzazione per il fatto che il contribuente si avvaleva in modo non occasionale del lavoro di un terzo; b) la deduzione integrale del costo del carburante anziché nella misura del 40%. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR, adita dal contribuente, aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo che il collaboratore svolgesse mansioni meramente esecutive e che i beni strumentali fossero limitati al minimo indispensabile, mentre aveva escluso che la scheda carburanti fosse obbligatoria per i liberi professionisti. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR escluso l'autonoma organizzazione nonostante la presenza di un collaboratore stabile; violazione del d.P.R. n. 444/1997 e dell'art. 109 TUIR, per avere la CTR ritenuto che l'obbligo della scheda carburanti gravasse solo sugli imprenditori e non anche sui professionisti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR sull'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, poiché il collaboratore svolgeva mansioni di segreteria o comunque meramente esecutive e i beni strumentali erano entro il minimo indispensabile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'obbligo di compilazione della scheda carburanti grava anche sul libero professionista. Conseguentemente ha accolto il ricorso solo parzialmente, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata; per il lavoro autonomo l'imposta non si applica quando manchi tale organizzazione. L'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui oltre mansioni meramente esecutive.
L'IRAP è un'imposta di carattere reale, non sul reddito, che colpisce il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate.
art. 2 d.P.R. n. 444/1997
L'obbligo di compilazione della scheda carburanti grava sia sull'imprenditore sia sul libero professionista.
art. 1, comma 3-bis, d.P.R. n. 444/1997
Sono previste eccezioni all'obbligo della scheda carburanti, ma non nel senso di escludere in generale i professionisti.
Richiamato per la disciplina della deduzione del costo del carburante nella misura consentita dalla normativa fiscale.
art. 1, comma 109, l. n. 266/2005
Richiamato come ulteriore norma di eccezione all'obbligo della scheda carburanti.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione nei confronti del professionista va accertata in concreto e costituisce un requisito distinto dalla mera abitualità dell'attività; l'imposta non è dovuta se l'attività è svolta senza apporto organizzativo eccedente il minimo indispensabile.
- L'impiego di un collaboratore non comporta automaticamente autonoma organizzazione: occorre verificare se il lavoro altrui sia non occasionale e superi mansioni di segreteria o attività meramente esecutive.
- Il contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP già versata ha l'onere di dimostrare l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
- L'obbligo di compilazione della scheda carburanti non è limitato agli imprenditori, ma si estende anche ai liberi professionisti, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
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