Cassazione Penale, Ordinanza n. 16615/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per due episodi: un tentato furto pluriaggravato ai danni di un furgone e un furto con strappo aggravato ai danni di una persona offesa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, c.p., sostenendo che l'azione non era stata portata a termine per effetto di un comportamento volontario. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del reato di furto con strappo, negando l'elemento soggettivo e il dolo specifico di profitto. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p., relative alle modalità del tentato furto. Con il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità dell'aumento di pena per la recidiva. Con il quinto motivo ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non deducibili in cassazione, poiché miravano a una rivalutazione del merito e riproponevano censure già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano in parte manifestamente infondate e in parte non deducibili in sede di legittimità perché dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e perché meramente riproduttive di motivi già esaminati e respinti dal giudice di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La desistenza volontaria non è applicabile quando il mancato compimento dell'azione criminosa dipende da cause esterne e non da una scelta libera dell'agente.
Norma base del furto, richiamata per il tentato furto contestato al capo 1.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Le aggravanti sono state ritenute sussistenti in base alle modalità concrete dell'azione e alla natura dei beni e degli strumenti coinvolti.
art. 624-bis, commi 2 e 3, c.p.
Norma richiamata per il furto con strappo aggravato contestato al capo 2.
Aggravante contestata con riferimento al capo 2.
La doglianza sulla recidiva non era deducibile perché non risultava specificamente proposta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia lievissimo; nel caso concreto il valore dei beni era tutt'altro che irrisorio.
Massime di principio
- La desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, c.p. è configurabile solo quando l'agente interrompa spontaneamente l'azione criminosa; se l'interruzione dipende da fattori esterni, l'istituto non opera.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto sotto il profilo del merito probatorio, né una diversa lettura degli elementi fattuali rispetto a quella logicamente motivata dal giudice di appello.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e critiche rispetto alla motivazione impugnata; la mera riproduzione delle doglianze già formulate in appello e già respinte è inidonea a fondare un ricorso ammissibile.
- L'aggravante relativa ai beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede può essere ravvisata anche quando il bene si trovi in condizioni di esposizione al pubblico che ne rendano agevole la sottrazione, senza necessità di una custodia particolarmente rigorosa.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia davvero lievissimo; un valore del bene di alcune migliaia di euro esclude normalmente la configurabilità dell'attenuante.
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