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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23369/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma richiesta ai garanti di una società debitrice principale in forza di una fideiussione omnibus stipulata con una banca. Gli opponenti hanno dedotto, tra l’altro, l’abusivo riempimento del modulo fideiussorio con riferimento all’indicazione dell’importo massimo garantito, producendo una copia del documento priva di tale indicazione; in subordine hanno eccepito la nullità di alcune clausole per violazione della normativa antitrust e chiesto il risarcimento del danno ex art. 33 l. n. 287/1990. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno respinto l’opposizione, ritenendo provata per presunzioni l’esistenza di un accordo sull’importo massimo garantito pari a euro 200.000,00, desumendolo dalla contestuale stipula di un finanziamento alla società debitrice. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno denunciato, in sintesi, violazione degli artt. 1937 e 1938 c.c., assumendo che per le fideiussioni per obbligazioni future l’indicazione dell’importo massimo garantito costituisca requisito di validità da risultare per iscritto al momento della stipula; hanno inoltre censurato la motivazione della sentenza d’appello e l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di accordi sull’inserimento del massimale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle fideiussioni omnibus per obbligazioni future, l’importo massimo garantito deve risultare al momento del rilascio della garanzia e non può essere desunto da elementi estranei al negozio, come la mera contestuale erogazione di un finanziamento al debitore principale. Ha ritenuto quindi errata la decisione della Corte d’appello, che aveva ricostruito l’accordo sul massimale tramite presunzioni non univoche e riferite a soggetti diversi dai fideiussori. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1937 c.c.

    Richiede la volontà espressa di prestare fideiussione, ma per la fideiussione specifica non esige formule sacramentali né forma scritta ad substantiam.

  • art. 1938 c.c.

    Per la fideiussione per obbligazioni future impone che sia indicato l’importo massimo garantito, quale requisito di validità che deve risultare al momento della stipula.

  • art. 10 L. n. 154 del 1992

    È richiamato come norma la cui finalità è contenere il rischio assunto dal fideiussore nelle garanzie per obbligazioni future, imponendo la specificazione del massimale.

  • art. 33 L. n. 287 del 1990

    È evocato dai ricorrenti per la domanda risarcitoria collegata alla dedotta violazione della normativa antitrust.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle risultanze processuali e probatorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all’interpretazione della volontà contrattuale.

Massime di principio

  • Nelle fideiussioni omnibus per obbligazioni future, l’indicazione dell’importo massimo garantito è un presupposto di validità della garanzia e deve essere resa manifesta al momento del rilascio della fideiussione.
  • La prova del massimale non può essere tratta da elementi esterni non univoci o da circostanze riferite al rapporto tra il creditore e il debitore principale, se non risulti un accordo riconducibile anche ai fideiussori sul successivo riempimento del documento.
  • La sanatoria della mancanza originaria del massimale in una fideiussione per debiti futuri può avvenire solo mediante rinnovazione della convenzione di garanzia o prova di un accordo orale specifico sul riempimento del testo scritto.
  • La disciplina della fideiussione va distinta a seconda che la garanzia riguardi un debito specifico già esistente oppure obbligazioni future: nel primo caso la volontà di garantire può anche desumersi implicitamente, nel secondo deve risultare l’indicazione del limite massimo garantito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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