Cassazione Civile, Ordinanza n. 34817/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda un decreto della Corte d'appello che, accogliendo l'opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89 del 2001, aveva liquidato in favore dell'erede del soggetto che aveva introdotto un giudizio nel 1968 un indennizzo per irragionevole durata del processo. La Corte territoriale aveva escluso dal computo il periodo anteriore al 1 agosto 1973 e aveva riconosciuto la somma di euro 3.000,00 solo nei limiti della quota ereditaria, pur trattandosi di credito maturato in capo al de cuius. Il ricorrente ha censurato, con due motivi, sia il criterio temporale adottato per il calcolo della durata ragionevole del processo, sostenendo che non dovesse computarsi il primo triennio successivo al 1 agosto 1973 come periodo ragionevole, sia la limitazione dell'indennizzo alla sola quota ereditaria, deducendo la violazione delle norme successorie che impongono la comunione ereditaria dei crediti del defunto e consentono a ciascun coerede di agire per l'intero credito ereditario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio per cui, ai fini dell'equa riparazione, il processo rilevante decorre dal 1 agosto 1973 e il periodo anteriore resta estraneo al calcolo della durata ragionevole, ferma restando la rilevanza dello stato della causa a tale data solo per la quantificazione dell'indennizzo per il periodo eccedente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il credito da equa riparazione maturato dal de cuius entra nella comunione ereditaria e non si ripartisce automaticamente tra i coeredi in proporzione alle quote; pertanto l'erede può agire per l'intero credito, senza limitazione alla quota ereditaria. La Corte ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a pagare euro 3.000,00 in favore del ricorrente senza limitazioni di quota, oltre alle spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
opposizione ex art. 5-ter
norma processuale richiamata come base dell'opposizione contro il decreto di liquidazione dell'equa riparazione
norma invocata per il diritto all'indennizzo da irragionevole durata del processo
art. 6 CEDU
fonte convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo
L. n. 848 del 1955
legge di ratifica della CEDU richiamata a supporto della tutela convenzionale
invocato dal ricorrente nella censura sulla liquidazione del credito ereditario
la Corte richiama il principio secondo cui la ripartizione automatica pro quota riguarda i debiti e non i crediti del de cuius
invocato dal ricorrente nella censura successoria sulla ripartizione del credito ereditario
invocato dal ricorrente nella censura successoria sulla ripartizione del credito ereditario
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudizio rilevante decorre dal 1 agosto 1973, sicché il periodo anteriore a tale data non entra nel calcolo della durata eccedente.
- Lo stato in cui la causa si trovava al 1 agosto 1973 non incide sul computo temporale della durata ragionevole, ma può rilevare solo ai fini della quantificazione dell'indennizzo per il periodo eccedente.
- Il credito da equa riparazione maturato dal de cuius non si ripartisce automaticamente tra i coeredi in proporzione alle quote ereditarie, ma entra nella comunione ereditaria come gli altri crediti del defunto.
- Ciascun coerede può agire per l'intero credito ereditario anche quando si tratti di indennizzo ex L. n. 89 del 2001, salvo i rapporti interni tra coeredi.
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