Cassazione Penale, Sentenza n. 42828/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza e contraddittorietà della motivazione ex artt. 192 e 546 lett. e) c.p.p.: si contestava che la Corte di appello avesse erroneamente attribuito al ricorrente un comportamento violento basandosi sulla versione dei carabinieri Boselli e Storniolo; si deduceva travisamento delle prove nella valutazione delle lesioni (certificate con prognosi di 15 giorni) che il ricorrente sosteneva non fossero da percosse ma dovute a cadute, cfr. dichiarazioni della dottoressa Bernardi; si affermava inoltre che il reato di resistenza non fosse configurabile perché il verbale di contestazione era già stato elevato e quindi il ricorrente non si sarebbe opposto ad alcun atto dell'ufficio prima di tenere una condotta ingiuriosa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perations di fatto che non possono essere esaminate in sede di legittimità. La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello corretta e priva di vizi rilevabili in questa sede, condividendo la ricostruzione fattuale che ha ritenuto attendibili le testimonianze dei due carabinieri: Masini avrebbe minacciato gli operanti, mostrato i genitali, rifiutato di salire sull'auto di servizio e dato luogo a una colluttazione che ha causato lo spintonamento, la caduta a terra e l'arresto con conseguenti lesioni (avvalorate anche dalla possibilità di ulteriori cadute in caserma). È stata confermata la sussistenza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento utilizzato dal ricorrente per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto però che la doglianza fosse di fatto e quindi non valutabile in sede di legittimità.
Richiamato quale norma relativa ai motivi di impugnazione; la Cassazione ha considerato la deduzione come impugnazione di fatto e dunque inammissibile.
Interpretato dalla Corte come norma che sanziona minacce e violenze dirette a pubblici ufficiali finalizzate a impedire o ostacolare l'attività dell'ufficio: per la sussistenza del reato non è necessario che l'attività sia effettivamente impedita, è sufficiente l'opposizione violenta o la minaccia.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive proroghe
Normativa civile/straordinaria richiamata per giustificare la trattazione scritta del giudizio in Cassazione; la causa si è svolta con trattazione scritta ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- In Cassazione le questioni puramente di fatto e la valutazione della attendibilità delle prove sono, di regola, inammissibili: il ricorso deve sollevare vizi di diritto o profili di motivazione logicamente rilevanti e non una semplice diversa rilettura delle emergenze processuali.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è sufficiente la volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l'attività dell'ufficio; non è necessario che l'ostacolo si sia concretamente realizzato.
- Se la motivazione di merito risulta coerente, logica e risponde alle obiezioni sollevate, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle testimonianze.
- Contestare la qualificazione delle lesioni come da percosse richiede, per avere rilievo in sede di legittimità, dimostrare un vizio giuridico nella motivazione (incoerenza logica, omissione di valutazioni rilevanti) e non la sola affermazione alternativa dei fatti.
- Ricorsi manifestamente incentrati su una diversa ricostruzione fattuale, privi di fondamento giuridico, possono comportare condanna alle spese e imposizione di ammende o somme a titolo di contribuzione alla Cassa delle ammende.
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