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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26636/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati, condannati in appello per un episodio di commercializzazione di un bene recante il logo Rolex: la Corte di merito aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come art. 474 c.p. in art. 517-ter c.p. per uno dei capi, confermando per l'altro la condanna per ricettazione. Il ricorso lamentava: la illegittimità della riqualificazione da art. 474 a art. 517-ter c.p. per assenza dei presupposti normativi, violazione del principio di offensività e del diritto di difesa per mutamento dell'imputazione; l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p. in assenza di un valido reato presupposto, dato che il bene era artigianale e non industriale; il vizio di motivazione sul dolo di ricettazione; il diniego della particolare tenuità del fatto; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuti fondati su elementi non adeguatamente valutati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che non vi fosse mutamento del fatto lesivo del diritto di difesa, poiché la condotta materiale contestata era rimasta identica lungo tutto il processo. Ha però precisato che, esclusa la configurabilità dell'art. 517-ter c.p. per mancanza del requisito dell'industrialità, la riqualificazione corretta era quella originaria ex art. 474 c.p., poiché era stata accertata la riproduzione integrale del marchio Rolex su un prodotto destinato alla vendita. Ha respinto anche le doglianze su reato impossibile/grossolanità della contraffazione, sul dolo di ricettazione, sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche, ritenendo le censure generiche, manifestamente infondate o volte a sollecitare una rivalutazione del merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati

    Integra il delitto la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la tutela è della fede pubblica e non è richiesto che l'inganno si realizzi in concreto.

  • art. 517-ter c.p.

    fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso

    La fattispecie tutela il patrimonio del titolare della proprietà industriale e richiede una condotta connotata da industrialità; non basta un uso meramente artigianale o ornamentale del segno.

  • art. 521 c.p.p.

    La riqualificazione del fatto è consentita solo se non incide in modo lesivo sul concreto esercizio del diritto di difesa; non è decisivo il mero confronto letterale tra contestazione e sentenza.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per il principio del contraddittorio e del diritto di difesa rispetto alla nuova imputazione.

  • art. 4, Dir. 2012/13/UE

    Richiamata dalla difesa a sostegno della necessità di un contraddittorio effettivo sulla riqualificazione dell'imputazione.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione presuppone l'esistenza di un bene proveniente da delitto e la consapevolezza di tale provenienza; nel caso concreto la doglianza è stata respinta perché sorretta da motivazione congrua sulla qualifica dell'imputato e sul contesto fattuale.

  • art. 131-bis c.p.

    Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di precedenti specifici o analoghi; la valutazione di merito non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, la violazione del principio di correlazione sussiste solo quando la decisione introduca una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa; non è sufficiente il mero mutamento della qualificazione giuridica, se il nucleo fattuale contestato resta invariato e l'imputato ha potuto difendersi sul fatto storico.
  • Il delitto di cui all'art. 474 c.p. si configura anche in caso di marchio contraffatto apposto su beni destinati alla vendita, senza che assuma rilievo la possibile grossolanità della falsificazione o la concreta attitudine a ingannare il consumatore, poiché la norma tutela in via diretta la fede pubblica e realizza un reato di pericolo.
  • L'art. 517-ter c.p. richiede, oltre all'usurpazione o violazione del titolo di proprietà industriale, una condotta di fabbricazione o utilizzazione industriale; l'impiego meramente artigianale o ornamentale del segno non è sufficiente a integrarne gli estremi.
  • La censura di vizio motivazionale in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, specie quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente su dolo, particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha dato conto, in modo non manifestamente illogico, degli elementi valorizzati, quali precedenti specifici o analoghi e la complessiva gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processualeParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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