Sentenza n. 13857/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori e non valuta l’incarico di responsabile della squadra di polizia giudiziaria, nonché i successivi verbali di conferma della mancata attribuzione del punteggio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata attribuzione di 1,2 punti per l’incarico di responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria e dell’Ufficio Infortunistica Stradale, conferito e successivamente riconfermato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ha dedotto la violazione dell’art. 5 del bando, dell’art. 55 del d.P.R. 3/1957, del d.P.R. 335/1982, delle circolari ministeriali richiamate dall’Amministrazione, della legge n. 241/1990 e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il bando ricomprendeva espressamente, tra gli incarichi valutabili, quelli di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, senza subordinare la valutazione all’ulteriore requisito dell’eccedenza rispetto alle normali mansioni d’ufficio. Ha inoltre dedotto che l’Amministrazione, nei primi atti di riesame, aveva erroneamente considerato un incarico diverso da quello effettivamente rivendicato e che la successiva motivazione aveva introdotto criteri restrittivi non previsti dalla lex specialis. L’Amministrazione ha sostenuto che l’incarico non rientrasse nei servizi di particolare rilevanza, richiamando la disciplina sulle annotazioni matricolari e il criterio degli incarichi eccedenti le normali mansioni d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che, nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione dei titoli debbano essere predeterminati e che il bando, quale lex specialis, vincoli rigidamente l’Amministrazione e la commissione. Nel caso concreto, il bando e il verbale preliminare della commissione avevano individuato, tra gli incarichi valutabili, quello di responsabile di squadra, senza ulteriori condizioni o specificazioni. L’Amministrazione aveva quindi consumato la propria discrezionalità nella fase di predeterminazione dei criteri e non poteva, in sede applicativa, introdurre il requisito ulteriore dell’eccedenza rispetto alle normali mansioni d’ufficio, né distinguere tra incarichi appartenenti alla medesima categoria secondo criteri non previamente pubblicizzati. Il TAR ha valorizzato sia l’interpretazione letterale della clausola del bando sia la sua ratio, diretta a selezionare candidati con esperienza di responsabilità organizzativa e gestionale. Ha ritenuto che l’incarico effettivamente ricoperto dal ricorrente fosse espressamente riconducibile alla categoria di responsabile di squadra prevista dall’art. 5, comma 1, lett. a), punto 6, del bando e che fosse stato validato dall’ente matricolare. La mancata attribuzione del punteggio ha pertanto violato l’autovincolo amministrativo, la par condicio e il principio di non discriminazione. Il giudice ha annullato in parte qua la graduatoria, nella versione da ultimo rettificata, e i provvedimenti connessi, ordinando all’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente attribuendogli 1,2 punti ulteriori e adottando le conseguenti determinazioni. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a., il TAR ha ritenuto che non residuasse alcun ulteriore spazio di discrezionalità legittimamente esercitabile. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. a), punto 6, del bando di concorso
incarichi e servizi di particolare rilevanza; responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra
La clausola deve essere applicata secondo il suo significato letterale e comprende l’incarico di responsabile di squadra, senza che in sede applicativa possano essere introdotte condizioni ulteriori non previste.
art. 34, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a.
Il giudice può ordinare all’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti conseguenti e, quando non residui discrezionalità legittimamente esercitabile, indicare il contenuto dell’attività dovuta, disponendo nel caso concreto l’attribuzione di 1,2 punti ulteriori.
artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Impongono la previa e rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e buon andamento.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono che i criteri concorsuali siano stabiliti prima della valutazione concreta dei candidati e non siano modificati o integrati successivamente.
art. 67 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
incarichi che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità
Il richiamo a tale disposizione non consente di introdurre, nella procedura concreta, un requisito restrittivo non previsto dal bando, quando quest’ultimo abbia individuato direttamente gli incarichi valutabili mediante la loro denominazione organizzativa.
art. 26, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 335
direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti
La valorizzazione di incarichi ordinativi stabili e con responsabilità gestionali è coerente con la finalità di selezionare dipendenti idonei a svolgere funzioni superiori di direzione e coordinamento.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate privilegiando il significato letterale delle espressioni utilizzate; l’integrazione ermeneutica è ammessa solo in presenza di effettive ambiguità.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati prima delle operazioni valutative, in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; la commissione non può introdurre successivamente criteri o condizioni ulteriori idonei a restringere l’ambito dei titoli valutabili.
- Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’Amministrazione e la commissione esaminatrice; le relative clausole devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e non possono essere integrate in sede applicativa con requisiti impliciti o più restrittivi rispetto a quelli pubblicizzati.
- Quando il bando individua gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla qualifica organizzativa di responsabile di una determinata articolazione, l’Amministrazione deve valutare ogni incarico riconducibile a quella categoria semantica e non può subordinare il punteggio alla dimostrazione che l’incarico ecceda le normali mansioni d’ufficio, se tale condizione non è stata prevista nella lex specialis.
- La discrezionalità dell’Amministrazione nella definizione dei criteri concorsuali si consuma con la predisposizione e pubblicazione del bando e degli eventuali atti preliminari della commissione; dopo tale momento, eventuali modifiche o integrazioni richiedono forme e garanzie proprie della modifica della lex specialis e non possono essere introdotte attraverso la valutazione dei singoli candidati.
- Quando l’incarico posseduto dal candidato è documentalmente provato, validato dall’ente competente e rientra espressamente nella categoria prevista dal bando, la mancata attribuzione del relativo punteggio illegittimamente incide sulla graduatoria e impone la riedizione dell’attività valutativa secondo il criterio vincolante, potendo il giudice indicare direttamente il punteggio dovuto se non residua alcuna discrezionalità amministrativa.
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