Cassazione Civile, Ordinanza n. 40621/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d'imposta 2009 e 2010, fondati su un PVC della Guardia di Finanza che contestava l'omessa dichiarazione di proventi percepiti in base a due contratti stipulati con una società: uno relativo alla locazione ultranovennale e alla costituzione di servitù su terreni agricoli, l'altro relativo alla locazione, alla costituzione del diritto di superficie e di servitù per l'installazione di generatori eolici. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente limitandosi a escludere la tassabilità dei proventi da costituzione del diritto di superficie, ritenendo che il terreno fosse posseduto da oltre cinque anni. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: primo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la CTR non avrebbe esaminato la questione dei corrispettivi percepiti per la locazione dei terreni, oggetto di specifiche controdeduzioni in appello; secondo, violazione dell'art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 917/1986, sostenendo la tassabilità anche dei corrispettivi di locazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia della CTR sulla questione fiscale dei proventi derivanti dal contratto di locazione dei terreni. Ha osservato che la ricorrente aveva chiarito di non contestare la parte della decisione relativa ai proventi da costituzione del diritto di superficie e che, invece, la CTR aveva annullato integralmente gli avvisi senza esaminare la specifica ripresa a tassazione dei redditi da locazione, pacificamente compresa negli atti impositivi. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che dovrà esaminare e decidere sulla questione omessa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"costituisce vizio di omessa pronuncia... l'omissione della decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto"
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le questioni e domande ritualmente sottoposte e decisive per la definizione della controversia; l'omissione integra vizio deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917 del 1986
È la disposizione invocata dall'Agenzia per sostenere la tassabilità dei corrispettivi percepiti a titolo di locazione e, più in generale, dei redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
È richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Integra vizio di omessa pronuncia la mancata decisione su una questione o eccezione ritualmente introdotta in giudizio quando essa sia necessaria per definire la controversia.
- In sede di legittimità il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto anche con riguardo a un'eccezione, ma solo se l'eccezione risulti formulata in modo inequivoco e sia riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con l'indicazione dell'atto difensivo o del verbale in cui è stata proposta.
- Non può ritenersi sussistente un rigetto implicito quando la sentenza di merito affronti soltanto una delle autonome questioni dedotte e ometta del tutto di considerare l'altra, pur se gli atti impositivi la comprendevano entrambi.
- Quando un atto impositivo contiene pluralità di riprese a tassazione distinte, il giudice che ne annulli solo una deve comunque esaminare espressamente le ulteriori contestazioni, se devolute al suo scrutinio.
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