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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30934/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare con cui il proprietario di un terreno edificabile con annessi fabbricati si era obbligato a venderlo a una società, prevedendo anche la realizzazione, a spese della promissaria acquirente, di un manufatto su una porzione residua del fondo e un complesso meccanismo di pagamenti e compensazioni, subordinato all'approvazione di una variante urbanistica. Scaduto il termine contrattuale, il promittente venditore aveva dichiarato di volersi avvalere della risoluzione di diritto; la società aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica del preliminare o, in subordine, la risoluzione per inadempimento con restituzione delle somme e risarcimento del danno. Successivamente la società aveva anche impugnato una donazione del bene ai figli del venditore, chiedendone la nullità per simulazione o, in subordine, la revocatoria. I convenuti avevano resistito e proposto domanda riconvenzionale di risoluzione di diritto. I giudici di merito hanno dichiarato la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, condannandolo al risarcimento del danno, e hanno accolto la revocatoria della donazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali e istruttorie per l'utilizzo, ai fini della liquidazione del lucro cessante, di documentazione sulla variante urbanistica acquisita dal consulente tecnico d'ufficio oltre le preclusioni istruttorie; 2) violazione delle norme in tema di risarcimento e presunzioni, sostenendo che mancasse prova del danno e che la quantificazione fosse fondata su presunzioni inidonee, con erronea valutazione temporale della variante, inattendibilità della stima del profitto futuro e mancata decurtazione delle imposte che la società avrebbe dovuto versare; 3) il testo della sentenza riferisce che il ricorso è stato proposto in tre motivi, ma nel corpo riportato sono sviluppati espressamente soltanto i primi due, e la decisione finale ha ritenuto infondate le censure, anche perché in appello era stata dichiarata l'inammissibilità, per genericità ex art. 342 c.p.c., delle doglianze sul criterio di liquidazione del danno, che costituiva la ratio decidendi non specificamente censurata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sull'utilizzabilità, da parte del c.t.u., della documentazione urbanistica acquisita d'ufficio ai fini della liquidazione equitativa del lucro cessante, osservando che il danno patrimoniale da mancato guadagno può essere provato anche in via indiziaria e liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c., e che il consulente può acquisire i documenti necessari nei limiti del mandato e del contraddittorio. Ha inoltre respinto le censure sulla quantificazione del danno, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato l'esistenza del pregiudizio mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, mentre la sola liquidazione era avvenuta secondo criteri tecnici; ha poi evidenziato che le censure di merito contro il criterio liquidatorio erano state dichiarate inammissibili in appello per genericità e che tale statuizione non era stata specificamente attaccata, con conseguente insindacabilità delle ulteriori questioni. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    terzo comma, ultima parte

    La proposta di definizione accelerata non comporta incompatibilità del consigliere che l'ha formulata a partecipare al collegio decidente.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste per il ricorso definito in tal modo.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come domanda proposta dalla società per ottenere l'esecuzione specifica del preliminare.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato quale norma invocata per la revocatoria dell'atto di donazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per contestare l'utilizzo documentale operato dal consulente tecnico d'ufficio, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per sostenere la tardività o irritualità dell'acquisizione documentale, ma senza successo.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato per contestare i poteri acquisitivi del consulente tecnico d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione nei limiti dell'incarico e del contraddittorio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno può essere effettuata equitativamente quando la precisa quantificazione sia oggettivamente difficile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione alla risarcibilità del danno da lucro cessante e al nesso con l'inadempimento.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso di presunzioni semplici nell'accertamento del danno; la Corte ha ritenuto corretto il loro impiego per la prova dell'an debeatur.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva del danno, ritenuta ammissibile se sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 342 c.p.c.

    Le censure contro il criterio di liquidazione del danno erano state dichiarate inammissibili in appello per genericità; tale ratio non è stata specificamente censurata in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il danno da lucro cessante, quando riguardi un mancato guadagno futuro ma concretamente apprezzabile, può essere provato anche per presunzioni semplici, purché supportate da elementi gravi, precisi e concordanti idonei a rendere probabile l'utilità economica perduta.
  • Quando la precisa quantificazione del pregiudizio sia oggettivamente difficile, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., purché la sussistenza del danno sia stata previamente accertata con sufficiente certezza.
  • Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti del quesito affidatogli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti necessari alla corretta stima del danno, anche se non prodotti tempestivamente da una parte, quando la documentazione sia funzionale alla valutazione tecnica demandata.
  • In cassazione non possono essere efficacemente censurati gli ulteriori passaggi motivazionali se la decisione di merito si fonda su una preliminare declaratoria di inammissibilità delle doglianze per genericità e tale ratio decidendi non è specificamente impugnata.
  • La liquidazione del danno patrimoniale non può essere negata con un giudizio di non liquet una volta accertata la responsabilità e l'esistenza del pregiudizio; in tal caso il giudice deve comunque pervenire a una stima, anche approssimativa ma razionalmente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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