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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35855/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/06/2025 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra: a) la sentenza del GIP presso il Tribunale di Velletri del 27/06/2023 (irrevocabile dal 19/07/2023) per spaccio di stupefacenti, tentata rapina e lesioni commessi a Castel Gandolfo il 06/02/2023; e b) la sentenza del Tribunale di Roma del 28/03/2023 (irrevocabile dal 21/06/2024) per i reati di cui agli artt. 612-bis e 629 c.p., commessi a Roma il 27/07/2021 e il 18/10/2021. Il ricorrente deduceva che lo stato di tossicodipendenza certificato (da struttura riabilitativa e dalla struttura penitenziaria) fosse l'elemento determinante che legava le condotte in un unico disegno criminoso e che il Tribunale dell'esecuzione non avesse adeguatamente valutato tale elemento, rendendo la motivazione apparente e illogica (violazione artt. 606 c.p.p. e 671 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse correttamente applicato i principi di giurisprudenza sulle continuazione, effettuando un esame completo degli indicatori richiesti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione delle azioni e verifiche sulla tossicodipendenza). Il giudice dell'esecuzione ha motivatamente escluso che le condotte fossero riconducibili a un unico progetto criminoso: rilevante la distanza temporale di circa due anni, la difformità tipologica e di modus operandi e l'assenza di elementi oltre la mera inclinazione a delinquere. Lo stato di tossicodipendenza è stato valutato ma ritenuto da solo insufficiente a provare la preventiva risoluzione criminosa. Perciò il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha contestato la motivazione (lett. b) e la violazione di norme processuali (lett. e)), ma la Corte ha ritenuto la doglianza meramente controvalutativa e quindi inammissibile.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la facoltà del giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati; impone una motivazione puntuale e l'accertamento degli indicatori che consentono di affermare l'esistenza di un progetto criminoso unitario.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Definisce il reato continuato come risultato di una medesima e preventiva risoluzione criminosa; la Corte ricorda che per il riconoscimento occorre prova di una preordinazione suffragata da concreti indicatori.

  • Legge n. 49/2006 (modifica art. 671 c.p.p.)

    La modifica rende necessario che il giudice valuti, tra gli altri elementi, lo stato di tossicodipendenza e il suo effettivo influsso sulle condotte, ma tale stato non è automaticamente decisivo senza gli altri indicatori richiesti dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Lo stato di tossicodipendenza è un elemento rilevante per valutare la continuazione, ma non è mai, da solo, sufficiente a dimostrare una preventiva risoluzione criminosa.
  • Per riconoscere la continuazione il giudice deve valutare un complesso di indicatori: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, abitudini programmate e la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
  • Una distanza temporale significativa (es. anni) tra i fatti, differente territorio di commissione e modalità diverse di condotta sono fattori che indeboliscono l'ipotesi di un unico disegno criminoso.
  • La difesa che intende ottenere il riconoscimento della continuazione deve documentare elementi concreti di preordinazione (pianificazione, ripetitività specifica, coincidenza di modus operandi, comunicazioni o prove che dimostrino la programmazione), non limitarsi ad allegare la sola certificazione di dipendenza.
  • Se il giudice dell'esecuzione motiva l'esclusione della continuazione con riferimento ai concreti indicatori e alle ragioni di fatto, la censura in cassazione che contesta la valutazione è spesso inammissibile se si riduce a mera critica della valutazione probatoria.
  • In sede di istanza di continuazione conviene fornire certificazioni temporali della tossicodipendenza coerenti con le date dei reati e elementi che colleghino causalmente lo stato di dipendenza alle singole condotte.

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