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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21245/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava un'unica censura: la doglianza contro l'applicazione della recidiva. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la valutazione della recidiva non fosse corretta; tuttavia il testo della decisione non riporta ulteriori specificazioni dei motivi difensivi. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la Corte territoriale non si era limitata a richiamare i precedenti penali, ma aveva valorizzato la ripetizione delle violazioni a breve distanza di tempo, anche dopo periodi di detenzione, la gravità dei precedenti, la loro recente consumazione e l'inefficacia delle pregresse sanzioni nel modificare la capacità a delinquere, ricavandone una persistente pericolosità sociale e un nesso concreto tra precedenti condanne e nuovo fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello sull'applicazione della recidiva era sintetica ma logicamente corretta, perché basata non solo sui precedenti, ma anche su elementi sintomatici di una perdurante inclinazione al delitto e di una concreta incidenza criminogena delle pregresse condanne. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 99 c.p.

    La decisione riguarda l'applicazione della recidiva, richiamata come istituto oggetto della censura, valutata sulla base della concreta pericolosità sociale e del rapporto tra precedenti condanne e nuovo reato.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata in modo meramente automatico attraverso il solo richiamo ai precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta della loro significatività rispetto al nuovo fatto e alla capacità a delinquere del reo.
  • La legittima applicazione della recidiva può desumersi dalla ripetizione ravvicinata di violazioni, dalla loro gravità, dalla recente consumazione dei precedenti e dall'inefficacia delle pregresse sanzioni nel frenare la condotta criminosa.
  • È sufficiente una motivazione sintetica, purché non illogica e fondata su elementi concreti che esprimano una perdurante inclinazione al delitto e un fattore criminogeno attuale.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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