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Ordinanza

Ordinanza n. 13079/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento, previa sospensiva: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per complessivi n. 46 posti nell’Area funzionari – famiglia professionale “Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza”, da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della Regione Lazio, codice concorso ISPTECLA46, approvata in data 27/1/2026 e pubblicata sul portale “inPA” in data 6/2/2026, laddove non include il nominativo di parte ricorrente nella graduatoria, neppure tra gli idonei in applicazione del limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. “taglia-idonei”), riducendo a n. 9 gli idonei; - della graduatoria finale di merito rettificata del medesimo concorso, approvata in data 25/2/2026 e pubblicata sul portale “inPA” il 2/3/202, laddove non include il nominativo della ricorrente, neppure tra gli idonei, per le medesime ragioni; - del decreto del 25.02.2026 comunicato da INL in data 27.03.2026 avente ad oggetto l’“Annullamento e sostituzione del decreto n. 85 del 27 gennaio 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, a complessivi quarantasei posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Lazio; codice concorso: ISPTECLA46”, laddove riduce a n. 55 unità i componenti della graduatoria finale di merito, di cui n. 46 vincitori e n. 9 idonei in applicazione del cd. “taglia-idonei”; - del decreto n. 85 del 27.1.2026 di approvazione della graduatoria finale, non conosciuto, laddove riduce a n. 55 unità i componenti della graduatoria finale di merito, di cui n. 46 vincitori e n. 9 idonei in applicazione del cd. “taglia idonei”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi inclusi (ove e per quanto occorra): (i) il verbale n. 1 del 18.3.2025 della Commissione esaminatrice, trasmesso da INL alla ricorrente con Pec del 27.3.2026, nella parte in cui non prevede una graduazione del punteggio per ogni singolo parametro di valutazione indicato; nonché tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice, allo stato non conosciuti; (ii) i criteri di valutazione prova scritta unica INL 750 nella parte in cui non hanno previsto una griglia di gradazione del punteggio; (iii) il bando di concorso pubblicato il 29.7.2024 limitatamente alla previsione dell’art. 7.2, laddove è stabilito che “Sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il venti per cento (20%) dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”; e per la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di riesercitare il potere procedendo ad una nuova valutazione della prova della ricorrente e riformare la graduatoria ISPTECLA46 Lazio, comunque disapplicando il meccanismo “taglia-idonei”, adottando ogni misura idonea a ricomprendere almeno con riserva in sede cautelare la ricorrente in graduatoria.

Giustizia amministrativa202604143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie finali e atti di approvazione della graduatoria del concorso per 46 posti di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro nel Lazio, nella parte in cui hanno escluso la ricorrente anche dall'elenco degli idonei applicando il limite del 20% previsto dal cd. taglia-idonei

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la graduatoria finale e quella rettificata del concorso, nonché i relativi decreti di approvazione e gli atti presupposti. Ha contestato, in particolare, l'esclusione dalla graduatoria, anche come idonea, derivante dalla limitazione degli idonei a nove unità in applicazione del cd. taglia-idonei. Ha inoltre censurato il verbale della commissione e i criteri di valutazione della prova scritta, lamentando la mancata graduazione del punteggio per ciascun parametro e l'assenza di una griglia di attribuzione dei punteggi. La ricorrente ha prospettato che, ove fossero state utilizzate frazioni decimali, avrebbe potuto collocarsi tra i vincitori, e ha chiesto la rinnovazione della valutazione della prova, la riforma della graduatoria e la disapplicazione del meccanismo limitativo degli idonei, con inclusione cautelare in graduatoria.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto non assistita dal necessario fumus boni iuris la prospettazione secondo cui l'utilizzo di frazioni decimali avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi tra i vincitori, perché non adeguatamente circostanziata in fatto. Ha inoltre escluso, allo stato del giudizio, profili prima facie di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà nella valutazione tecnico-discrezionale della commissione sulle risposte della candidata, anche rispetto agli elaborati degli altri concorrenti. Ha tuttavia ritenuto meritevole di tutela cautelare l'interesse all'inclusione tra gli idonei, in considerazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale relativa alla disciplina transitoria che limita la deroga al tetto del 20% ai concorsi con graduatorie approvate nel 2024 e 2025 o banditi nel 2025, escludendo le graduatorie approvate nel 2026. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati nei limiti necessari all'inclusione interinale della ricorrente tra gli idonei, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito nella prova scritta, per evitare la perdita definitiva della possibilità di assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione. Il merito è stato fissato per il 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il venti per cento (20%) dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi

    La disposizione stabilisce il limite del 20% dei posti banditi per l'inclusione dei candidati idonei; la sua applicazione alla graduatoria del concorso approvata nel 2026 è collegata alla questione di legittimità costituzionale rimessa al giudice delle leggi.

  • art. 4, comma 9, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dall'art. 1, comma 1, l. 9 maggio 2025, n. 69

    La disposizione transitoria è stata censurata, con rimessione alla Corte costituzionale, nella parte in cui circoscrive la deroga al limite del 20% ai concorsi con graduatorie approvate nel 2024 e 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo le graduatorie approvate nel 2026.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della delibazione cautelare il TAR ha sospeso gli atti impugnati nei limiti necessari all'inclusione interinale della ricorrente tra gli idonei.

Massime di principio

  • In presenza di una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale riguardante la disciplina applicabile alla limitazione degli idonei di un concorso, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale finalizzata a preservare la possibilità concreta di assunzione del candidato, disponendone l'inclusione provvisoria in graduatoria tra gli idonei nelle more della definizione della questione.
  • La valutazione della commissione di concorso sulle risposte date nella prova scritta costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, in sede cautelare, non può essere sostituita dal giudice in assenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
  • La prospettazione secondo cui l'attribuzione di punteggi mediante frazioni decimali avrebbe modificato la posizione del candidato richiede una circostanziata dimostrazione in punto di fatto; in mancanza, non integra il necessario fumus boni iuris per la tutela cautelare finalizzata alla collocazione tra i vincitori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionale

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