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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2036/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere in quanto, a suo dire: (1) le intercettazioni su cui si fondava la misura sarebbero inutilizzabili perché autorizzate solo in relazione al reato associativo (art. 416 c.p.) e non ai reati 'fine' (truffa art. 640 c.p.), con violazione degli artt. 266 e 270 c.p.p.; (2) mancherebbero i gravi indizi per la configurazione dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), essendosi al massimo appurato un concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p.; (3) violazione dell'art. 273 c.p.p. in ordine alla dedotta erronea qualificazione del ruolo dell'imputato come "organizzatore", mentre la difesa lo riteneva mero esecutore soggetto agli ordini del padre e del fratello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) le intercettazioni erano utilizzabili perché rilevanti nel medesimo procedimento (non si trattava di risultati captati "aliunde" utilizzati in procedimento diverso), e la disciplina risultante dalle modifiche normative (L. 7/2020 e successivi interventi) consentiva la utilizzazione nel procedimento in esame; (b) il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente, evidenziando elementi indicativi di una struttura organizzata e stabile (frequenza dei delitti, ripartizione dei proventi, mezzi predisposti, ruolo direttivo e di riferimento del Francescone); (c) le intercettazioni e gli altri elementi probatori supportavano la qualificazione di Francescone quale soggetto con funzioni direttive/organizzative e non mero esecutore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se le intercettazioni sono acquisite e utilizzate all'interno dello stesso procedimento (non "aliunde"), il divieto di utilizzazione previsto per i "procedimenti diversi" non si applica: risultano quindi utilizzabili anche per provare i reati scopo collegati all'associazione, salvo specifiche limitazioni normative temporali
  • Per distinguere tra concorso di persone (art. 110 c.p.) e associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorre valutare la stabilità/continuità del vincolo, l'esistenza di una struttura organizzativa, l'indeterminatezza del programma criminoso e la capacità progettuale oltre la mera esecuzione degli episodi: la sola partecipazione occasionale a fatti criminosi non basta per l'associazione
  • L'attribuzione del ruolo di "organizzatore" si basa su elementi quali poteri decisionali, gestione dei proventi, assegnazione di compiti e riferimento operativo degli altri associati; conversazioni intercettate che mostrano richieste rivolte al soggetto e l'assegnazione di somme rafforzano la qualificazione direzionale
  • Nelle impugnazioni in Cassazione contro ordinanze cautelari la verifica è limitata: occorre dimostrare vizi di motivazione o violazioni di diritto manifesti; argomentazioni meramente assertive o basate su diversa valutazione delle prove spesso risultano inammissibili
  • Al fine di contestare l'utilizzabilità di intercettazioni, è importante verificare la cronologia processuale (data di iscrizione dei procedimenti) e se il materiale provenga realmente da altro procedimento (captazioni "aliunde"); le modifiche legislative recenti possono influenzare la strategia difensiva

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