Cassazione Penale, Sentenza n. 2036/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere in quanto, a suo dire: (1) le intercettazioni su cui si fondava la misura sarebbero inutilizzabili perché autorizzate solo in relazione al reato associativo (art. 416 c.p.) e non ai reati 'fine' (truffa art. 640 c.p.), con violazione degli artt. 266 e 270 c.p.p.; (2) mancherebbero i gravi indizi per la configurazione dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), essendosi al massimo appurato un concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p.; (3) violazione dell'art. 273 c.p.p. in ordine alla dedotta erronea qualificazione del ruolo dell'imputato come "organizzatore", mentre la difesa lo riteneva mero esecutore soggetto agli ordini del padre e del fratello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) le intercettazioni erano utilizzabili perché rilevanti nel medesimo procedimento (non si trattava di risultati captati "aliunde" utilizzati in procedimento diverso), e la disciplina risultante dalle modifiche normative (L. 7/2020 e successivi interventi) consentiva la utilizzazione nel procedimento in esame; (b) il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente, evidenziando elementi indicativi di una struttura organizzata e stabile (frequenza dei delitti, ripartizione dei proventi, mezzi predisposti, ruolo direttivo e di riferimento del Francescone); (c) le intercettazioni e gli altri elementi probatori supportavano la qualificazione di Francescone quale soggetto con funzioni direttive/organizzative e non mero esecutore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto che gli elementi indizianti (stabilità del vincolo, organizzazione, ruolo direttivo, ripartizione dei proventi) erano compatibili con la configurazione dell'associazione per delinquere e con la qualifica di "organizzatore" per il ricorrente
Le truffe contestate sono state considerate reati-scopo funzionali all'associazione; le intercettazioni nel medesimo procedimento sono state utilizzate per provare anche tali reati 'fine'
Pur non rientrando la truffa tra i reati originariamente richiamati, la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso delle captazioni nel medesimo procedimento per accertare i reati-scopo, nel rispetto della disciplina complessiva sulle intercettazioni
Il principio non era applicabile perché le intercettazioni utilizzate non provenivano da un "procedimento diverso" ma erano acquisite nel medesimo procedimento che ricomprendeva sia l'associazione sia i reati-scopo
art. 273 cod. proc. pen. (motivazione dell'ordinanza di custodia)
La Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame era congrua e logica: i giudici di merito hanno spiegato specificamente i presupposti della gravità indiziaria e l'attribuzione del ruolo organizzativo
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 (e commi correlati) perché i motivi risultavano manifestamente infondati rispetto alla valutazione di merito
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
In applicazione dell'art. 616, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle ammende
L. 7/2020 e d.l. 30/12/2019 n. 161 (interventi sulle intercettazioni)
La Corte ha richiamato le modifiche introdotte dalla L. 7/2020 (e dagli interventi successivi) nel delineare l'ambito di utilizzazione delle intercettazioni, osservando che le modifiche si applicano ai procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020 e influenzano la valutazione sull'utilizzabilità dei risultati
d.lgs. 105/2023 (convertito nella L. 137/2023)
Richiamato nella decisione in rapporto alle più recenti modifiche normative riguardanti i presupposti di utilizzazione delle intercettazioni, con effetti sull'interpretazione dei limiti di ammissibilità
Massime di principio
- Se le intercettazioni sono acquisite e utilizzate all'interno dello stesso procedimento (non "aliunde"), il divieto di utilizzazione previsto per i "procedimenti diversi" non si applica: risultano quindi utilizzabili anche per provare i reati scopo collegati all'associazione, salvo specifiche limitazioni normative temporali
- Per distinguere tra concorso di persone (art. 110 c.p.) e associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorre valutare la stabilità/continuità del vincolo, l'esistenza di una struttura organizzativa, l'indeterminatezza del programma criminoso e la capacità progettuale oltre la mera esecuzione degli episodi: la sola partecipazione occasionale a fatti criminosi non basta per l'associazione
- L'attribuzione del ruolo di "organizzatore" si basa su elementi quali poteri decisionali, gestione dei proventi, assegnazione di compiti e riferimento operativo degli altri associati; conversazioni intercettate che mostrano richieste rivolte al soggetto e l'assegnazione di somme rafforzano la qualificazione direzionale
- Nelle impugnazioni in Cassazione contro ordinanze cautelari la verifica è limitata: occorre dimostrare vizi di motivazione o violazioni di diritto manifesti; argomentazioni meramente assertive o basate su diversa valutazione delle prove spesso risultano inammissibili
- Al fine di contestare l'utilizzabilità di intercettazioni, è importante verificare la cronologia processuale (data di iscrizione dei procedimenti) e se il materiale provenga realmente da altro procedimento (captazioni "aliunde"); le modifiche legislative recenti possono influenzare la strategia difensiva
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