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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29724/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di complessivi Euro 79.230,00 sostenendo che il mero possesso di ingente somma di denaro non poteva giustificare il sequestro in assenza di riscontri investigativi sul delitto presupposto; chiedeva che la tipologia del reato presupposto fosse individuata e che i precedenti penali e le dichiarazioni rese al momento del fermo non fossero elementi sufficienti a provare il fumus commissi delicti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che rigettava l'istanza di riesame. La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro sulla base di molteplici indici logici convergenti: l'elevato ammontare della liquidità (circa Euro 79.350,00), il confezionamento delle banconote in mazzette, il possesso di più carte di pagamento, la presenza di fatture e documenti di trasporto relativi a societa' collegabili, lo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa incompatibile con l'ammontare del contante, dichiarazioni spontanee ritenute poco plausibili, e il coinvolgimento in altri procedimenti per reati connessi. La Corte ha inoltre ritenuto inesigibile la censura in cassazione relativamente ai vizi logici della motivazione (limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.). Ha confermato anche il giudizio sul periculum in mora, ritenendo che la disponibilità del denaro comporti il rischio di utilizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La somma sequestrata è stata ritenuta riconducibile a reato di ricettazione (per come richiamato), con necessità di individuare la tipologia del delitto presupposto; non è richiesta la ricostruzione integrale degli elementi storici, ma la configurabilità del delitto sulla base di indici logici.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame é ammesso solo per violazione di legge, e non per vizi logici della motivazione; pertanto la Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione probatoria o gli apprezzamenti logico-critici del giudice del merito salvo vizi di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Ramo delle ragioni di impugnazione in cassazione limitato: le censure fondate su vizi logici della motivazione non sono ammissibili se non in presenza di violazioni di legge o di motivazione mancante/irragionevole nei termini indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di Euro 3.000.

Massime di principio

  • In caso di sequestro di ingenti somme di denaro, il giudice può desumere la provenienza delittuosa dalla convergenza di più indici logici (ammontare, confezionamento, possesso di più carte, documenti correlati, incongruenze nelle spiegazioni, precedenti penali, procedimenti connessi).
  • Per il reato presupposto (es. ricettazione) non è sempre necessario ricostruire tutti gli elementi storici: è sufficiente che la tipologia del delitto emerga in modo astratto e plausibile sulla base degli elementi acquisiti.
  • In Cassazione i ricorsi avverso ordinanze di riesame sono ammessi solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): le critiche ai meri vizi logici della motivazione sono di regola inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto mancante o irragionevole nei termini stabiliti dalla giurisprudenza.
  • La difesa, in casi simili, dovrebbe produrre elementi concreti e documentali che dimostrino la lecita provenienza delle somme (documenti bancari, prove di trasferimenti, accordi scritti, dichiarazioni di terzi attendibili) e contestare puntualmente gli indici logici usati dal giudice.
  • Per contrastare la valutazione del periculum in mora è utile dimostrare l'impossibilità materiale di dissipare le somme o proporre misure alternative idonee a preservare l'interesse pubblico senza pregiudicare il diritto del soggetto (es. sequestri conservativi con garanzie, vincoli patrimoniali).

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