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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20496/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento giuridico ed economico spettante a ex lettori di lingua straniera che avevano ottenuto, anche per effetto di sentenza passata in giudicato, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito della nullità della clausola di durata apposta al rapporto originario. La Corte territoriale aveva ritenuto non applicabile alle ricorrenti la disciplina dettata dall'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come interpretata autenticamente dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240/2010, valorizzando la mancata stipula del contratto previsto per i collaboratori esperti linguistici. Le ricorrenti hanno censurato tale impostazione con il secondo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'art. 26, comma 3, l. 240/2010 e sostenendo che la normativa di adeguamento all'ordinamento UE dovesse comunque applicarsi al loro rapporto. Nel testo è indicato anche un primo motivo, poi dichiarato inammissibile, ma senza specificazione del contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'Appello di Catania, perché decida nuovamente applicando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: in particolare, la disciplina dell'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretata dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240/2010, si applica anche ai rapporti degli ex lettori che abbiano ottenuto l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, equiparandosi la sentenza di conversione alla stipula del contratto previsto dalla normativa di riferimento. Il giudicato conserva rilievo solo per eventuali trattamenti più favorevoli da conservare ad personam.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 26, comma 3, L. 240/2010

    È norma di interpretazione autentica che consente l'applicazione della disciplina prevista per i collaboratori esperti linguistici ai rapporti degli ex lettori di lingua straniera che abbiano ottenuto l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione rinvia alla precedente pronuncia delle Sezioni Unite anche ai sensi di tale disposizione.

  • art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980

    La sua abrogazione è richiamata come passaggio rilevante per escludere la configurabilità di un "ruolo ad esaurimento" del rapporto di lettorato.

  • art. 4 d.l. n. 120 del 1995

    Norma abrogatrice dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, richiamata nel percorso argomentativo sulle conseguenze dell'abrogazione.

  • L. n. 236 del 1995

    Legge di conversione del d.l. n. 120/1995, citata nel quadro normativo di riferimento.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004

    È la disciplina legale applicabile ai rapporti in questione, necessaria per l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea.

  • L. n. 63 del 2004

    Legge di conversione del d.l. n. 2/2004, richiamata quale fonte della disciplina applicabile.

  • d.l. n. 120 del 1995

    Atto normativo che ha abrogato la precedente disciplina del lettorato e costituisce il presupposto del successivo intervento legislativo.

Massime di principio

  • Quando una norma di interpretazione autentica estende espressamente una disciplina legale a una determinata categoria di rapporti, il giudice deve applicarla anche se il rapporto sia stato ricondotto a tempo indeterminato per effetto di sentenza passata in giudicato, salvo il salvataggio di eventuali trattamenti più favorevoli consolidati ad personam.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina speciale di adeguamento al diritto UE, la trasformazione ope legis del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato va equiparata alla stipula del contratto prevista dalla normativa di settore.
  • La mancata sottoscrizione del contratto successivo non esclude l'applicazione del regime legale quando la funzione della norma è quella di ricondurre il rapporto nell'alveo del nuovo assetto normativo.
  • Il giudicato sul rapporto individuale conserva efficacia solo nei limiti in cui assicuri condizioni di maggior favore rispetto alla disciplina legale sopravvenuta o interpretata autenticamente, non potendo impedire l'applicazione della regolazione speciale dovuta per legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiGiudicato

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