Cassazione Penale, Sentenza n. 08304/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 299.880,59, eseguito in concreto su tre somme di modesto importo su conti/carte. Il ricorrente deduce: (i) insussistenza del periculum in mora, sostenendo che la successiva ablazione di terreni (quota 50% per valore complessivo di circa euro 500.000) rendeva inutile e ingiustificato il mantenimento del sequestro delle somme liquide; (ii) mancata considerazione da parte del Tribunale della memoria difensiva del 25/09/2025, con la quale si chiedeva di individuare il profitto effettivamente conseguito dal singolo investigato (riduzione del vincolo a euro 74.970,14) e si contestava l'utilizzo della solidarietà passiva per quantificare il profitto; (iii) violazione dei principi di colpevolezza, proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale e del divieto di confische senza arricchimento, per mancata determinazione della quota di profitto imputabile al singolo concorrente.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (periculum in mora) ritenendolo manifestamente infondato: il Tribunale aveva fornito motivazione puntuale e concreta sul pericolo di dispersione, richiamando atti dispositivi dell'indagato nel 2023-2024 e l'assenza di ricostruzione della provvista; la sopravvenuta ablazione di terreni non escludeva il periculum. Tuttavia la Corte ha accolto i secondi e terzi motivi: il Tribunale non aveva trattato né motivato la questione posta nella memoria difensiva circa l'individuazione del profitto spettante al singolo concorrente e il divieto di solidarietà passiva alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite (Massini). L'omissione costituisce violazione di legge per mancanza di motivazione su punto decisivo. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Padova per nuovo esame limitatamente ai profili non considerati (individuazione del profitto attribuibile a Bellù e conseguente adeguamento della misura).
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del processo
Norma richiamata quale riferimento alla confisca; il sequestro finalizzato alla confisca è strumentale all'applicazione della confisca prevista dall'art. 240 c.p.
Delitto contestato (frode informatica) da cui deriverebbe il profitto sottoposto a sequestro e successiva confisca
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Affermato l'obbligo che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca contenga motivazione concisa anche sul periculum in mora e sul rapporto con le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'ablazione
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito; se la quota non è individuabile la ripartizione in parti uguali è criterio residuale. Il principio vale anche in sede di sequestro finalizzato alla confisca
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo) e Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (Napoli)
Richiamate per il principio secondo cui il ricorso in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concreta e puntuale sul periculum in mora: il giudice deve indicare elementi specifici che giustifichino il rischio di dispersione, alienazione o deterioramento dei beni nelle more del giudizio
- La sopravvenienza di altri beni in favore dell'indagato (es. ablazione di terreni) non elimina automaticamente la sussistenza del periculum; il giudice di merito deve valutare complessivamente gli elementi di rischio e motivare sul punto
- In reati plurisoggettivi, la confisca (e il sequestro finalizzato) deve essere limitata al profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente; la solidarietà passiva è esclusa e, se non è possibile determinare la quota individuale, può essere applicato come criterio residuale la ripartizione in parti uguali
- Se la difesa solleva, con memoria, una questione decisiva (quale la determinazione del profitto individuale), il giudice di merito è tenuto a discuterla e a motivare; l'omissione su punto decisivo può comportare annullamento per vizio di motivazione
- Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità impongono che la misura cautelare reale sia limitata al minimo necessario e adeguata all'effettivo profitto contestato; il giudice deve valutare e motivare eventuali riduzioni o limitazioni del vincolo
- In sede di impugnazione per cassazione dei provvedimenti cautelari la verifica è principalmente sulla legittimità e sufficienza della motivazione; vizi di fatto privi di incidenza sulla motivazione consolidata sono difficilmente rilevabili
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