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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2624/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento e attribuita una nuova rendita a un immobile sito in Roma ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Sostenevano che l’atto non esplicitasse le ragioni concrete del riclassamento né le caratteristiche specifiche dell’immobile che giustificassero la categoria e la classe attribuite. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva riformato la decisione. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: con i primi due hanno denunciato violazione di legge, contestando l’insufficienza della motivazione dell’atto rispetto ai presupposti del riclassamento; con il terzo hanno dedotto un vizio motivazionale per non avere la CTR considerato gli elementi della perizia di parte sulle caratteristiche dell’immobile.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, affermando che, nel riclassamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il riferimento al solo scostamento tra valore di mercato e valore catastale e ai provvedimenti amministrativi presupposti non basta. L’atto deve rendere conoscibili gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento, inclusi quelli relativi alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità. Poiché la CTR aveva accertato che l’atto non indicava le caratteristiche specifiche dell’immobile determinative della nuova classe, il riclassamento e la rideterminazione della rendita sono stati ritenuti illegittimi. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    In applicazione dei suindicati principi, cui va data continuità, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

    Nel riclassamento catastale adottato in base alla disposizione, l’atto deve indicare, oltre al parametro generale dello scostamento e ai provvedimenti presupposti, gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento, così da consentire al contribuente di comprenderne le ragioni e di predisporre la difesa.

  • art. 8, D.P.R. n. 138/1998

    In applicazione dei suindicati principi, cui va data continuità, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

    Gli elementi concreti rilevanti per motivare il classamento devono comprendere quelli relativi alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare e del fabbricato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario dei contribuenti va accolto.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’indicazione del solo significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale, insieme al richiamo ai provvedimenti amministrativi presupposti, non soddisfa l’obbligo di motivazione se non permette di individuare gli elementi concreti che hanno determinato il nuovo classamento.
  • La motivazione del riclassamento deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni specifiche riferibili all’immobile, includendo gli elementi relativi alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
  • L’indicazione puntuale delle ragioni del riclassamento serve sia a permettere al contribuente di approntare le proprie difese sia a delimitare l’oggetto dell’eventuale giudizio; l’Amministrazione non può addurre in giudizio cause diverse da quelle enunciate nell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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