Sentenza del 09/11/2018 n. 28669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale in relazione alla deducibilità di diversi costi sostenuti dalla società nell'anno 2003: spese infragruppo per servizi centralizzati, costi di intermediazione per il procacciamento di un appalto e costi relativi ad assistenza commerciale e servizi forniti da un agente residente negli Emirati Arabi Uniti, considerati Stato a fiscalità privilegiata. L'Ufficio deduceva inoltre vizi di motivazione della sentenza d'appello e l'errata applicazione delle norme sulla deducibilità dei costi verso soggetti residenti in Paesi black list.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Ufficio nonostante la tecnica dell'assemblaggio, poiché, eliminati gli allegati, l'atto consentiva di comprendere i fatti e le censure. Ha escluso il vizio di motivazione per relationem della sentenza d'appello e ha giudicato inammissibili le censure sui costi infragruppo e di intermediazione, in quanto miravano a una rivalutazione del merito e non evidenziavano omissioni o illogicità decisive. Quanto ai costi verso l'impresa degli Emirati Arabi Uniti, ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR sull'esistenza di un effettivo interesse economico, collegato all'obbligo, previsto dalla normativa locale, di operare tramite un agente nazionale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 30.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
La modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009 ha sostituito il termine annuale con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La nuova disciplina del termine breve per impugnare si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, non alle successive fasi o ai successivi gradi di giudizi già iniziati.
L. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58, comma 1
Le modifiche processuali introdotte dalla legge si applicano, quanto alla riduzione del termine di impugnazione, esclusivamente ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti rilevanti in modo autosufficiente e sintetico. La riproduzione massiva di documenti può determinarne l'inammissibilità quando nasconda le questioni rilevanti, salvo che gli allegati siano facilmente separabili e il ricorso resti comprensibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61
La sentenza tributaria d'appello deve essere motivata. È tuttavia valida la motivazione per relationem quando il giudice d'appello faccia proprie le ragioni della decisione di primo grado attraverso una valutazione autonoma, chiara e coerente, anche mediante una conferma parziale.
Per dedurre costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata occorre dimostrare, alternativamente, l'effettiva attività commerciale del soggetto estero oppure l'effettivo interesse economico dell'operazione. Le sole certificazioni formali, come iscrizione al registro delle imprese o licenza, non provano necessariamente l'effettiva operatività; tuttavia, la deducibilità può essere riconosciuta se è adeguatamente dimostrato l'interesse economico concreto dell'operazione.
Consente il deposito di memoria illustrativa nel giudizio di cassazione, secondo i termini e le modalità processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito: le censure devono evidenziare una concreta violazione di legge, un'omissione decisiva o una contraddizione logica insanabile.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile quando il giudice richiama la decisione di primo grado integrandola con una valutazione autonoma e risponde, anche implicitamente ma in modo comprensibile, ai motivi di impugnazione.
- La riproduzione integrale di atti e documenti nel ricorso per cassazione è rischiosa e può comportare inammissibilità per difetto di sinteticità e autosufficienza; gli elementi rilevanti devono essere selezionati e collegati ai singoli motivi.
- Per dedurre costi infragruppo o di intermediazione è importante conservare contratti, fatture, descrizione analitica dei servizi, prova della loro effettiva fruizione e collegamento con l'attività d'impresa. La certificazione del bilancio può costituire un elemento significativo, pur non sostituendo ogni altra prova.
- Per i costi verso soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la mera esistenza formale dell'impresa estera non è sufficiente. Occorre dimostrare l'effettiva attività commerciale oppure l'effettivo interesse economico dell'operazione, anche alla luce degli obblighi imposti dalla normativa del Paese estero.
- Quando una normativa straniera impone di operare tramite un agente locale, tale obbligo può costituire un elemento concreto a sostegno dell'inerenza e dell'interesse economico dei costi corrisposti all'agente.
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